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Sentenza

Sentenza n. 1203/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina del 22 febbraio 2024, avente ad oggetto “Comune di Taormina (ME) – Sanatorie l. 326/03 prot. -OMISSIS-– Parere di competenza per opere in sanatoria art. 32 l. 326/03 ed art. 23 l. r. 37/85 – dichiarazione di Grave Danno in area di interesse paesaggistico, per le opere abusive riguardano la realizzazione sul terrazzo di proprietà, un locale lavanderia e un locale di sgombero, in un fabbricato sito in via -OMISSIS- – Ditta -OMISSIS-- Rigetto” con cui si ordina alla ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi; - per quanto occorrer possa, in quanto richiamata nelle premesse del provvedimento di cui al superiore punto, la circolare n. 2, prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022, a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; - della nota del 15 dicembre 2015 contenente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990; - di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, connesso o conseguenziale non conosciuto dalla ricorrente e, anche potenzialmente, lesivo degli interessi della stessa.

Giustizia amministrativa202400705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina del 22 febbraio 2024, recante il diniego del nulla osta paesaggistico per opere richieste in sanatoria e l'ordine di rimessione in pristino

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2004 una domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della disciplina del terzo condono per la realizzazione, sul terrazzo dell'immobile, di un locale lavanderia e di un locale di sgombero, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, la circolare regionale n. 2/2022 richiamata nell'atto, il preavviso di rigetto del 2015 e gli atti connessi. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione della disciplina del terzo condono, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe indicato le ragioni concrete del contrasto tra le opere e i valori paesaggistici e non avrebbe considerato la modesta entità dell'intervento, il suo inserimento nel contesto e la necessità della copertura per evitare infiltrazioni. Con il secondo motivo ha sostenuto che si fosse formato il silenzio-assenso sul nulla osta paesaggistico ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 17/2004. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e incompetenza della Soprintendenza a ordinare la rimessione in pristino, ritenendo tale potere spettante al Comune. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il lungo intervallo tra il preavviso di rigetto del 2015 e il provvedimento del 2024 avrebbe esaurito il potere amministrativo e determinato l'illegittimità del diniego.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto legittimo il diniego del nulla osta paesaggistico e il rigetto della domanda di sanatoria. In Sicilia, il terzo condono rinvia integralmente ai limiti dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003; nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo, sono sanabili soltanto opere di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, oltre alla sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge e al parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Poiché le opere erano qualificate come tipologia 1 e avevano comportato un aumento di volumetria, esse non rientravano tra gli interventi condonabili. Il giudice ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso: l'art. 46 della legge regionale n. 17/2004 è stato ritenuto tacitamente abrogato dall'art. 7 della legge regionale n. 5/2011, che ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, il quale esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Per le istanze relative al terzo condono, l'art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003 qualifica il silenzio dell'autorità paesaggistica come silenzio-rifiuto, sicché l'Amministrazione conserva il potere di pronunciarsi. È stata respinta anche la censura fondata sul decorso di circa dieci anni dal preavviso di rigetto, poiché l'inerzia amministrativa, anche prolungata, non può consolidare un affidamento legittimo sulla sanabilità di opere abusive. Il diniego è quindi rimasto fermo anche senza ulteriori approfondimenti istruttori o motivazionali, poiché l'esito non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è stato invece accolto quanto all'ordine di rimessione in pristino: la Soprintendenza, quale autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, è priva nei procedimenti di condono edilizio dei poteri ripristinatori e repressivi spettanti al Comune. È stato pertanto annullato il provvedimento limitatamente alla parte dispositiva della rimessione in pristino. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15

    Dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.

    La disposizione recepisce integralmente la disciplina statale del terzo condono, compresi i limiti sostanziali alla sanabilità delle opere sottoposte a vincolo.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela degli interessi [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

    Nelle aree vincolate, anche con vincolo relativo, il terzo condono è ammesso solo al ricorrere congiunto delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui la minore rilevanza dell'opera e il parere favorevole dell'autorità paesaggistica.

  • art. 46 l.r. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17

    La previsione regionale del silenzio-assenso in materia paesaggistica è stata ritenuta tacitamente abrogata dall'evoluzione normativa regionale successiva e non era applicabile alla fattispecie.

  • art. 7, comma 1, l.r. Sicilia 5/2011

    Modificando l'art. 23 della l.r. n. 10/1991 e introducendo un rinvio dinamico alla legge n. 241/1990, ha reso applicabile in Sicilia l'esclusione del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

  • art. 20, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”.

    Il silenzio dell'autorità paesaggistica non produce un assenso tacito.

  • art. 32, comma 43, d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Nelle istanze di terzo condono relative a opere sottoposte a vincolo, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela è qualificato come silenzio-rifiuto, impugnabile con l'azione contro l'inadempimento; l'Amministrazione conserva quindi il potere di provvedere.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La distanza temporale tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale non determina, da sola, l'illegittimità del diniego né l'esaurimento del potere amministrativo.

  • art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La disposizione disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, ma non attribuisce alla Soprintendenza il potere di ordinare la rimessione in pristino dell'abuso edilizio nell'ambito del procedimento di condono.

  • art. 167, commi 1-3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    I poteri ripristinatori e repressivi previsti dalla norma non spettano all'ente di tutela del vincolo nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria relativi ai condoni.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente giustificato dalla non condonabilità oggettiva delle opere, sicché non erano necessari ulteriori approfondimenti istruttori o motivazionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e degli altri soggetti citati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In Sicilia, il rinvio operato dall'art. 24 della l.r. n. 15/2004 all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 recepisce integralmente la disciplina statale del terzo condono, compresi i limiti sostanziali alla sanabilità delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo.
  • Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il terzo condono non consente la sanatoria di opere che abbiano comportato la creazione di nuovi volumi o superfici; sono ammissibili soltanto interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché ricorrano congiuntamente le ulteriori condizioni previste dalla disciplina statale e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
  • Il silenzio dell'autorità paesaggistica sulle istanze relative al terzo condono non determina il silenzio-assenso: in Sicilia l'art. 46 della l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dalla disciplina regionale successiva, mentre l'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; il silenzio è qualificato come silenzio-rifiuto.
  • Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non possono fondare un legittimo affidamento sulla sanabilità di opere abusive, né rendono legittimo ciò che era originariamente illecito.
  • Nei procedimenti di condono edilizio, l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico può esprimersi sulla compatibilità paesaggistica, ma non può ordinare la demolizione o la rimessione in pristino dell'abuso edilizio; tale potere repressivo spetta al Comune competente per territorio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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