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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 9672 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo e notificato una cartella di pagamento di Euro 53.754,87 per omessi versamenti IVA e IRAP e per il recupero di un credito d'imposta relativo all'incremento occupazionale per l'anno d'imposta 2002. La CTR aveva annullato la cartella ritenendo necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità. L'Agenzia ha sostenuto che tale comunicazione non fosse obbligatoria, trattandosi di un controllo automatizzato meramente documentale su dati già indicati in dichiarazione, e ha contestato anche la ritenuta decadenza dalla riscossione. I soci hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo inoltre di non aver ricevuto somme dalla liquidazione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei confronti dei soci, cassando la sentenza d'appello limitatamente alla ripresa di IVA, IRAP e interessi e rinviando la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite, comprese quelle relative alla sottoscrizione della cartella e all'indicazione del responsabile del procedimento. Ha escluso, tuttavia, la trasmissione delle sanzioni ai soci, poiché l'estinzione della società ne determina l'intrasmissibilità. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il liquidatore, perché l'Agenzia non aveva fatto valere una responsabilità propria del liquidatore ai sensi dell'art. 2495 c.c. o dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, ma aveva dedotto direttamente l'obbligazione tributaria della società. È stata inoltre ritenuta tempestiva la cartella notificata il 12 ottobre 2006, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione presentata nel 2003.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    controllo automatizzato delle dichiarazioni

    Il controllo automatizzato può fondare la riscossione quando emergono omessi o tardivi versamenti di imposte indicate in dichiarazione, senza necessità di valutazioni interpretative.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3

    In caso di controllo meramente cartolare dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati, la comunicazione di irregolarità non è necessariamente dovuta.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    La comunicazione preventiva di irregolarità è richiesta quando il controllo automatico evidenzia un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta, non invece per il semplice omesso o tardivo versamento di importi dichiarati.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    Prevede una responsabilità propria del liquidatore per il mancato pagamento dei tributi sociali, distinta dalla successione dei soci nei debiti della società estinta e attivabile con un autonomo atto motivato.

  • Codice civile, art. 2495

    Dopo la cancellazione della società, i debiti non liquidati si trasferiscono ai soci, i quali succedono nel rapporto debitorio entro i limiti della propria responsabilità, anche se non hanno ricevuto somme dal riparto finale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8

    Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi o ai successori della società estinta nei termini applicabili al caso esaminato.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito nella Legge n. 326 del 2003

    Le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica; dopo l'estinzione della società non possono quindi essere richieste ai soci.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella Legge n. 156 del 2005

    La cartella derivante dal controllo automatizzato deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La disciplina opera anche retroattivamente per i giudizi non definiti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e art. 24, comma 2

    Gli atti tributari devono essere impugnati per i propri vizi e il thema decidendum non può essere ampliato, salvo i casi limitati di motivi aggiunti; non è quindi possibile introdurre tardivamente nuove questioni fattuali sulla responsabilità del socio.

Massime di principio

  • Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, i soci possono essere chiamati a succedere nei debiti tributari non definiti della società, anche se dal bilancio finale non risulta alcuna distribuzione di attivo. L'assenza di riparto può incidere sull'effettiva responsabilità patrimoniale o sull'interesse ad agire, ma non elimina automaticamente la legittimazione passiva.
  • La responsabilità del liquidatore non può essere affermata automaticamente per il solo fatto di aver ricoperto tale ruolo: l'Amministrazione deve contestare e provare una specifica responsabilità propria, ai sensi delle norme applicabili, mediante un atto idoneo e motivato.
  • Per i controlli automatizzati relativi a imposte indicate in dichiarazione ma non versate, la comunicazione di irregolarità non è normalmente necessaria, poiché si tratta di un controllo documentale privo di valutazioni discrezionali o interpretative.
  • Le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasferiscono ai soci, mentre il debito d'imposta e gli interessi possono rimanere azionabili nei loro confronti secondo le regole della successione previste dall'art. 2495 c.c.
  • Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato, occorre verificare il termine di decadenza decorrente dalla presentazione della dichiarazione: nel regime applicato dalla sentenza, la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.

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