Sentenza del 06/02/2020 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Le dichiarazioni di terzi nel processo tributario - Retribuzione in "nero"- Obbligo dichiarativo - Rilevanza Processuale - Legittimazione di un atto di recupero d'imposta - Assenza di contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La lavoratrice denunciava di aver prestato lavoro in parte "in nero" per il periodo 01.09.2009-09.11.2011 e di aver ricevuto retribuzioni inferiori a quelle effettivamente dovute anche nel periodo contrattualizzato (percezione reale di 50 ore vs contratto part-time 26 ore), con compensi parzialmente percepiti in contanti. L'Ispettorato Territoriale emetteva un verbale di accertamento per differenze contributive e la Guardia di Finanza acquisiva dichiarazioni sostitutive CUD e la dichiarazione del datore di lavoro che ammetteva pagamenti non dichiarati. Essendo il datore di lavoro domestico non sostituto d'imposta (art. 4 DPR 322/1998), l'obbligazione fiscale ricadeva sulla percettrice. La ricorrente impugnava gli atti sostenendo mancanza di motivazione, violazione del diritto al contraddittorio e l'assenza di colpa per le sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello della contribuente. I giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni del datore di lavoro siano "dichiarazioni di terzi" dal valore indiziario ma, congiunte alle dichiarazioni sostitutive CUD acquisite dalla Guardia di Finanza, costituiscono elementi concordanti e sufficienti per legittimare l'atto di recupero. Non è stata ravvisata violazione del diritto al contraddittorio, atteso che la contribuente ha potuto formulare osservazioni nell'istruttoria della G.d.F. e nei 60 giorni successivi alla notifica del verbale. Condanna alle spese di giudizio in favore della resistente; importi liquidati indicati nelle pronunce (prima istanza e appello).
Norme richiamate
DPR 322/1998
Il datore di lavoro domestico non è sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 4; pertanto l'obbligo fiscale derivante da redditi non dichiarati grava sul percettore del reddito (la lavoratrice).
Principio giurisprudenziale sul contraddittorio nel processo tributario
Non esiste un obbligo generale di esperire il contraddittorio preventivo al di fuori dei tributi armonizzati; è sufficiente che il contribuente abbia avuto effettiva possibilità di formular osservazioni nell'istruttoria e nei termini previsti (es. 60 giorni dalla notifica del verbale) per ritenere rispettato il diritto al contraddittorio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di terzi (es. datore di lavoro) hanno valore indiziario nel processo tributario e non sono, di per sé, prova piena; tuttavia, se concordanti con altre prove documentali (es. CUD o dichiarazioni sostitutive), possono formare un quadro probatorio sufficiente per legittimare un atto di recupero.
- Nel caso di lavoratori domestici il datore non essendo sostituto d'imposta, eventuali redditi non dichiarati possono dar luogo a obbligazioni fiscali direttamente in capo al percettore.
- La mancanza di un contraddittorio formale prima dell'emissione dell'atto non comporta automaticamente la nullità dell'atto se il contribuente ha avuto la possibilità di partecipare all'istruttoria e di presentare osservazioni nei termini previsti.
- La valutazione della gravità e della concordanza degli indizi è essenziale: elementi concordanti e seri (es. ammissione del datore + documenti contabili) possono ribaltare la presunzione di conformità delle dichiarazioni del contribuente.
- Il contribuente che contesta dichiarazioni di terzi deve offrire elementi idonei a contrastarne la veridicità; l'onere della prova non è 'diabolico' ma richiede produzione di documenti o prove che rendano inverosimile la versione accusatoria.
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