Sentenza n. 1291/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza per ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2110/2024 del 11/09/2024 del Tribunale Ordinario di Torino, munita di formula esecutiva il 13/09/24 e notificata in pari data, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente Elisabetta Dalla Torre la somma di € 500,00 annui, tramite attivazione della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (per un totale di €. 1.000,00).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500 annui sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, passata in giudicato, notificata al Ministero il 13 settembre 2024 e rimasta ineseguita. Ha chiesto l'accredito complessivo di euro 1.000 sulla Carta elettronica del docente, oltre agli interessi legali decorrenti dalle singole date di maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. La ricorrente ha inoltre domandato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, notificato al Ministero e non impugnato nei termini, che era decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che non vi era contestazione sull'omessa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta elettronica della ricorrente euro 1.000, oltre agli interessi legali dalle singole date di maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, ricorrevano altre ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerata la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta elettronica del docente, le difficoltà operative e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e di utilizzazione facoltativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400 per spese legali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del contributo unificato ove dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora, ma nei confronti della pubblica amministrazione la misura può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, bensì anche per altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto di rito per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda di esecuzione di un giudicato quando il titolo sia stato prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso il termine legale per l'adempimento e risulti l'inottemperanza dell'amministrazione, anche non specificamente contestata.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, comprensive degli interessi legali decorrenti dalle singole date di maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva e ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative riconducibili alle difficoltà normative, finanziarie od operative dell'adempimento, alla serialità del contenzioso e alla natura non essenziale o facoltativa del beneficio da eseguire.
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