Sentenza n. 1088/2026 - Lecce, Sezione 1
per la declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di copia della comunicazione di indebito numero pratica 18876629 non più nella disponibilità della stessa e del modello Te08 relativo all'indebito stesso per somme percepite indebitamente sulla pensione categoria AS in godimento n.45006982 al fine di meglio comprendere le motivazioni del debito nonché per la condanna dell’INPS all'esibizione di copia della comunicazione di indebito numero pratica 18876629 e del modello Te08 relativo all'indebito stesso per somme percepite indebitamente sulla pensione categoria AS in godimento n. 45006982.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa soggettiva azionata era stata soddisfatta mediante il riscontro dell'istanza di accesso e il deposito in giudizio della documentazione richiesta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giustificate ragioni, anche in considerazione della peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di accesso agli atti presentata il 12 novembre 2025, avente a oggetto la comunicazione di indebito e il modello TE08 relativi alla pensione
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di accesso agli atti presentata il 12 novembre 2025 e la condanna dell'Istituto all'esibizione della comunicazione di indebito pratica n. 18876629 e del modello TE08 relativo alle somme ritenute indebitamente percepite sulla pensione. L'accesso era finalizzato a comprendere le motivazioni del debito. Nel corso del giudizio l'INPS ha dichiarato di avere riscontrato l'istanza in data 8 gennaio 2026 e ha depositato in giudizio gli atti richiesti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza del soddisfacimento della pretesa azionata; il testo non esplicita ulteriormente l'interpretazione applicata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso, l'amministrazione riscontra l'istanza e mette a disposizione o deposita gli atti richiesti, determinando il soddisfacimento della pretesa sostanziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione richiesta.
Come è indicizzato
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