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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due profili principali: 1) insussistenza del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), per mancata prova dell'evento consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa e della sua famiglia; censura la motivazione della Corte di appello ritenendola carente e apodittica, rilevando che le condotte contestate si sono concentrate in pochi giorni e non avrebbero arrecato una grave alterazione delle abitudini di vita. 2) insussistenza del reato di calunnia (art. 368 c.p.) per una ritrattazione successiva alla querela e richiesta di applicazione della attenuante del "pentimento operoso" (art. 62, n. 6 c.p.), sostenendo che la ritrattazione avrebbe carattere spontaneo e/o inoffensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il mutamento delle abitudini di vita era già stato individuato in primo grado e la Corte di appello ha fornito una risposta puntuale, valorizzando la credibilità e l'attendibilità della persona offesa; la valutazione dell'evento va fatta in termini qualitativi, considerando il significato emotivo della costrizione percepita dalla vittima, non con misure puramente quantitative. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto parte delle doglianze manifestamente infondate e in parte precluse; ha ricordato che la ritrattazione spontanea non esclude necessariamente la punibilità per calunnia (può al più costituire circostanza attenuante se spontanea) e che, nel caso, non risultò una ritrattazione "spontanea" idonea a integrare il pentimento operoso. In conclusione il ricorrente è dichiarato inammissibile; è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; la parte civile R.P. è ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Trieste.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p. (atti persecutori)

    Il delitto richiede non solo condotte persecutorie ma anche l'evento consistente nell'insorgenza, nella vittima, di stato di ansia e di paura ovvero il cambiamento delle abitudini di vita; tale evento va valutato in base al "significato e alle conseguenze emotive" percepite dalla vittima, non con una valutazione puramente quantitativa. La testimonianza della persona offesa può essere decisiva e ritenuta attendibile.

  • art. 368 c.p. (calunnia)

    La presentazione di una denuncia falsa integra il reato di calunnia; la successiva ritrattazione spontanea non elimina automaticamente la punibilità, essendo un fatto "post factum" che può al più assumere rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio (attenuante) se realmente spontanea.

  • art. 62, n. 6 c.p. (attenuante del pentimento operoso)

    Perché la ritrattazione o il pentimento operoso siano valutati come attenuante occorre che siano spontanei e che l'agente si sia adoperato senza pressioni o costrizioni per elidere o attenuare le conseguenze del reato; dichiarazioni rese solo dopo sollecitazione o invito delle autorità non soddisfano il requisito della spontaneità.

  • art. 616 c.p.p. (condanna per spese del procedimento)

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha inoltre disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p. (limiti del ricorso)

    Il ricorso per cassazione è esercitabile entro i limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.; molte censure di fatto, che richiederebbero nuovo esame probatorio o diverso apprezzamento delle prove di merito, sono precluse alla Corte di cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. (trattazione scritta)

    Disposizione che permette la trattazione scritta del procedimento di cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta e preso in considerazione le conclusioni depositate per iscritto.

Massime di principio

  • Nei reati di "stalking" (art. 612-bis) l'elemento dell'alterazione delle abitudini di vita va valutato in termini qualitativi: conta il significato emotivo e la percezione di costrizione della vittima, non solo il numero o la durata oggettiva delle condotte.
  • La testimonianza della persona offesa, se ritenuta credibile e coerente, può costituire prova sufficiente dell'evento richiesto per la configurabilità del reato di atti persecutori.
  • Una ritrattazione successiva alla denuncia non annulla automaticamente il reato di calunnia; può essere considerata ai fini del trattamento sanzionatorio solo se spontanea e non estorta da sollecitazioni o pressioni.
  • La Corte di cassazione è limitata nell'accertamento dei fatti: non procede a nuovi esami di merito né a ri-valutazioni probatorie che non siano attinenti a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione.
  • Per ottenere l'attenuante del pentimento operoso (art. 62, n. 6) è necessario dimostrare la spontaneità dell'atto di riparazione o della confessione, non semplicemente il venir meno dell'iniziativa processuale da parte della persona offesa.
  • La presentazione di ricorsi infondati o manifestamente preclusi può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), benché la Corte possa escludere la colpa grave nella scelta di proporre il ricorso.

Testo integrale

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