Ordinanza n. 3306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 2171 del 16 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 2171 del 16 settembre 2024
Esito
La controversia
Sono stati proposti distinti appelli, successivamente riuniti, avverso la sentenza del TAR Veneto relativa a controversie concernenti l’attuazione di progetti allegati a convenzioni urbanistiche e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui un edificio destinato a scuola media e una pista ciclabile. Il Consiglio di Stato aveva già disposto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare lo stato di realizzazione, conservazione e manutenzione delle opere, la possibilità di completare o demolire e ricostruire l’edificio scolastico, i relativi costi, la possibilità e i costi di completamento della pista ciclabile e l’impatto della parziale o carente realizzazione delle opere sullo sviluppo urbanistico comunale, anche ai fini della quantificazione di un eventuale danno da lucro cessante per il Comune. Il CTU inizialmente designato ha chiesto chiarimenti sulla competenza territoriale dell’ufficio di appartenenza e, dopo aver ricevuto risposta, ha chiesto la revoca dall’incarico, dichiarando l’assenza di personale interno dotato delle competenze specialistiche necessarie e l’impossibilità di svolgere adeguatamente la consulenza senza ricorrere a professionisti esterni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha condiviso le ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca del CTU inizialmente nominato e lo ha sostituito con il Direttore del Provveditorato interregionale per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, con facoltà di delega a un funzionario della struttura dotato di idonee competenze. Ha confermato i quesiti istruttori, riguardanti lo stato delle opere di urbanizzazione, l’edificio scolastico, la pista ciclabile, i costi delle possibili soluzioni e l’eventuale danno da lucro cessante del Comune. Ha disciplinato giuramento, comunicazioni alle parti, partecipazione dei consulenti tecnici di parte, acquisizione documentale, collaborazione delle amministrazioni, termini per la relazione preliminare e finale e osservazioni delle parti. Ha posto a carico degli appellanti un anticipo sul compenso del CTU pari a euro 5.000,00, riservando la definitiva regolazione delle spese e fissando la successiva udienza pubblica per la discussione del merito. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stata anticipata la decisione sugli appelli.
Norme richiamate
art. 67 c.p.a.
eventuale apporto tecnico adeguato, completo e affidabile
Disciplina la consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo e consente il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile; la scelta del consulente deve assicurare un apporto tecnico effettivamente idoneo alla decisione.
art. 193, comma 2, c.p.c.
di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità
Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale e depositata nel fascicolo telematico.
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuali argomenti di prova dalla condotta delle suddette amministrazioni
La mancata collaborazione delle amministrazioni con il CTU, se segnalata nella relazione, può essere valutata dal Collegio come argomento di prova.
art. 71 d.P.R. 115/2002
cento giorni dal compimento dell’incarico
Prevede il termine decadenziale per il deposito della nota delle spese e del compenso del CTU, individuato nel caso concreto nel termine decorrente dal deposito della relazione finale.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d’ufficio deve essere affidata a un soggetto o a una struttura dotata di competenze specialistiche effettivamente adeguate ai quesiti formulati; qualora il consulente designato rappresenti l’impossibilità di garantire tale specializzazione con le risorse disponibili, il giudice può revocare l’incarico e procedere a una nuova nomina.
- Il riparto della competenza territoriale interna agli uffici dell’amministrazione di appartenenza del consulente non impedisce, di per sé, la nomina a CTU, poiché l’incarico peritale è funzionale all’ausilio del giudice e non costituisce esercizio dell’ordinaria competenza amministrativa territoriale dell’ufficio.
- Nel disporre una CTU relativa a opere pubbliche o di urbanizzazione, il giudice può formulare quesiti articolati su stato dei luoghi, conformità normativa, alternative tecniche, costi di completamento o ricostruzione e ricadute urbanistiche ed economiche, purché siano funzionali alla decisione della controversia.
- La mancata collaborazione dell’amministrazione alle operazioni peritali può essere valutata come argomento di prova e può incidere anche sulla regolazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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