Cassazione Penale, Sentenza n. 49812/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva respinto l'istanza di declaratoria di estinzione della pena (sentenza n.713/2011) per decorso del tempo ai sensi dell'art.172 c.p., sostenendo che la recidiva contestata nel procedimento era stata considerata dal giudice di merito equivalente alle attenuanti generiche e quindi senza effetti sanzionatori: di conseguenza, la recidiva non avrebbe dovuto costituire motivo ostativo alla declaratoria di estinzione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio consolidato secondo cui la recidiva ritualmente contestata e non esclusa dal giudice, anche se il giudice non ha incrementato la pena a titolo di recidiva o l'ha ritenuta 'equivalente' alle attenuanti, rileva ai fini dell'ostatività prevista dal settimo comma dell'art.172 c.p. e quindi impedisce la prescrizione/estinzione della pena. Perciò il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 172 c.p.
Il comma settimo impedisce la declaratoria di estinzione della pena quando nel medesimo procedimento sia stata contestata la recidiva e questa non sia stata esclusa dal giudice; pertanto la recidiva ostacola la prescrizione anche se non ha prodotto aumento di pena in sentenza
art. 99 cod. pen.
comma 2 (e richiamo al comma 4 in giurisprudenza)
La recidiva contestata e accertata è rilevante ai fini sanzionatori e processuali; la Corte precisa che la recidiva, pur valutata in bilanciamento con attenuanti e ritenuta subvalente o 'equivalente', continua a produrre effetti ai fini del computo dei termini e dell'ostatività alla prescrizione
art. 81 cod. pen.
comma 4 (richiamato in giurisprudenza citata)
Il limite di aumento di pena per reato continuato in presenza di recidiva opera anche quando la recidiva sia stata considerata equivalente alle attenuanti; la giurisprudenza utilizza questo principio per confermare che la recidiva mantiene rilevanza anche se non ha inciso materialmente sull'entità della pena inflitta
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Se la recidiva è stata contestata nel procedimento e il giudice non l'ha espressamente esclusa, essa rileva ai fini dell'ostatività prevista dall'art.172 c.p. e può impedire la declaratoria di estinzione della pena, anche se il giudice non ha aumentato la pena per recidiva
- La circostanza che il giudice abbia ritenuto la recidiva 'equivalente' alle attenuanti generiche non equivale a una pronuncia di esclusione della recidiva: per neutralizzare l'effetto ostativo è necessaria una chiara esclusione della recidiva nel provvedimento di merito
- Per evitare problemi futuri di estinzione della pena, la strategia difensiva dovrebbe puntare a ottenere una pronuncia esplicita di esclusione della recidiva o comunque un'impostazione motivata che escluda la rilevanza della recidiva ai fini sanzionatori e prescrizionali
- In caso di dubbio sulla rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione, è utile richiedere al giudice una specifica statuizione sulla recidiva nel dispositivo e nella motivazione della sentenza per impedire interpretazioni future sfavorevoli
- La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della recidiva nel bilanciamento con le attenuanti non elimina automaticamente i suoi effetti processuali: occorre attenzione alla formulazione della decisione di merito
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