Sentenza del 16/11/2022 n. 5160 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Abitazione Principale - Nucleo Familiare - Agevolazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela disposizione dell'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 è stata applicata nel senso che le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze possono essere riconosciute per un solo immobile per il nucleo familiare: l'agevolazione non è stata estesa alla seconda abitazione nonostante la presenza anagrafica del nucleo in quest'ultima
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
i componenti dello stesso nucleo familiare avevano stabilito la residenza abituale e l'iscrizione anagrafica in immobili diversi ubicati nel territorio comunale; il contribuente chiedeva l'agevolazione IMU/I.C.I. per più immobili sulla base della residenza anagrafica dei singoli membri del nucleo
Norme richiamate
d.lgs. 504/1992, art.8, comma 2
richiamata come norma di riferimento sull'ambito di applicazione dell'IMU/I.C.I. e sulla definizione di abitazione principale; interpretata congiuntamente alla disciplina dell'art.13 del d.l. 201/2011
d.l. 201/2011, art.13, comma 2
stabilisce che, quando i componenti del nucleo familiare hanno residenze anagrafiche e/o abitative diverse nel medesimo Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile riferibile al nucleo familiare
Cass. n. 24295/2020
giurisprudenza richiamata a conferma del principio che l'agevolazione per abitazione principale è riconosciuta una sola volta per nucleo familiare e non può essere frazionata tra più immobili
Cass. n. 24538/2020
ulteriore conferma giurisprudenziale del criterio univoco per il riconoscimento dell'agevolazione in presenza di residenze anagrafiche diverse tra i componenti del nucleo
Massime di principio
- L'agevolazione per l'abitazione principale va riconosciuta una sola volta per nucleo familiare: non è sufficiente che singoli componenti risultino anagraficamente residenti in immobili diversi per ottenere agevolazioni multiple.
- Per attribuire l'agevolazione occorre individuare quale immobile rappresenta il centro della vita familiare (residenza principale del nucleo): la documentazione comprovante la composizione del nucleo, la convivenza e la prevalenza dell'uso può essere determinante.
- La differenza tra 'residenza anagrafica' e 'residenza abituale' può generare profili di contrasto; in situazioni di residenze discrepanti è opportuno regolarizzare l'anagrafe o scegliere formalmente un immobile come abitazione principale per evitare contenziosi.
- Il Comune ha potere di verificare e negare agevolazioni non conformi alla disciplina nazionale: in caso di diniego il contribuente deve fornire prove forti della prevalenza dell'uso familiare dell'immobile per ottenere l'esenzione.
- In casi simili è consigliabile raccogliere e conservare documentazione (iscrizioni anagrafiche, fatture, iscrizioni scolastiche, certificazioni lavorative, autocertificazioni congiunte) che dimostri quale immobile costituisce effettivamente il nucleo della vita familiare.
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