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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11633 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società e al suo legale rappresentante un avviso di accertamento relativo al 2002, contestando la contabilizzazione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e recuperando a tassazione il maggior reddito ai fini IRPEG, oltre alle sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento induttivo nonostante la regolare tenuta della contabilità, l'insufficienza della motivazione per relationem dell'avviso, la mancata allegazione o autonoma valutazione del processo verbale di constatazione, l'uso di presunzioni non sufficienti e il contrasto con un procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo alcuni motivi inammissibili per genericità, mancata specificazione delle questioni dedotte nei precedenti gradi o confusione tra violazione di legge e vizio di motivazione, e gli altri infondati. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem dell'avviso, poiché il contribuente conosceva gli atti richiamati e l'avviso consentiva di comprendere le ragioni della pretesa fiscale. La regolare tenuta della contabilità non impedisce, di per sé, l'accertamento fondato su elementi contrari alla realtà economica. È stata inoltre ribadita l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, soprattutto in assenza di giudicato penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione

    La motivazione per relationem è legittima quando consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa, anche mediante il richiamo ad atti già conosciuti legalmente e integralmente dal destinatario. In tal caso l'atto richiamato non deve necessariamente essere allegato.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I quesiti di diritto formulati per il ricorso per cassazione devono essere specifici, pertinenti e riferiti concretamente alla fattispecie; quesiti generici o contraddittori comportano l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il giudice tributario può valutare autonomamente il comportamento delle parti e il materiale probatorio acquisito, senza essere vincolato dalle conclusioni raggiunte in sede penale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato mediante rinvio a un processo verbale o ad altri atti può essere valido se il contribuente ne aveva già piena conoscenza e l'atto impositivo espone in modo comprensibile gli elementi essenziali della contestazione.
  • La regolare tenuta formale della contabilità non impedisce l'accertamento fiscale quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che le operazioni contabilizzate non corrispondono alla realtà economica.
  • Le questioni non dedotte o non adeguatamente specificate nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente la violazione o falsa applicazione di legge dal vizio di motivazione; la confusione tra i due profili può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente l'esito favorevole nel giudizio tributario, poiché i due procedimenti sono autonomi e il giudice tributario valuta le prove secondo le regole proprie del processo tributario.

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