Cassazione Penale, Sentenza n. 20477/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. per fatti collegati a episodi di "stesa": al VERRANO era contestato il concorso nella detenzione e nel porto illegali di una pistola calibro 9x21 con la quale sarebbero stati esplosi due colpi in direzione di Angela FARELLI (capo C). Il ricorrente denunciava travisamento delle risultanze probatorie e vizio di motivazione, contestando la presunta incongruenza e discordanza delle dichiarazioni delle testimoni (le sorelle FARELLI), l'assenza di riscontri individualizzanti esterni e l'omessa valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla richiesta di applicazione di misura meno afflittiva (arresti domiciliari presso il fratello in Gavirate).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa (Angela) e della sorella Anna costituiscano prova diretta non invalidata, corroborata da individuazioni fotografiche e da accertamenti di polizia giudiziaria (reperto di bossoli compatibili con la stessa arma utilizzata in altre "stese" e passaggio del motociclo collegato a un coindagato in coincidenza temporale). Il collegio ha ritenuto superflui riscontri esterni individualizzanti alla luce della prova diretta e ha ritenuto fondate le esigenze cautelari alla luce del contesto di elevata conflittualità criminale e del rischio di reiterazione. Inoltre il giudice ha notato che nel frattempo la custodia cautelare era stata sostituita con gli arresti domiciliari, rendendo in parte non più rilevante la questione della tipologia della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce la necessità, per l'adozione della misura cautelare personale, della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza come livello minimo probatorio. La Corte sottolinea però che, quando sussiste prova diretta (es. dichiarazione della persona offesa non inficiata), il requisito della "gravità indiziaria" è superfluo e non è richiesto un riscontro esterno individualizzante.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma relativa alla valutazione della prova; il ricorso invocava vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie ai sensi di questa norma. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola la motivazione sulle esigenze cautelari e l'individuazione della misura cautelare meno afflittiva. Il ricorrente contestava l'omessa motivazione sulla sostituzione con arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in relazione al contesto criminoso e ha inoltre segnalato che la misura era stata in concreto sostituita nel frattempo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti successivi in caso di sostituzione della misura; la Corte ha rilevato che, essendo stata già sostituita la custodia con arresti domiciliari, non erano più necessari gli adempimenti previsti da tale norma in quella sede.
Massime di principio
- La dichiarazione della persona offesa, se non validamente inficiata, costituisce prova diretta che può da sola giustificare l'adozione di misure cautelari senza ulteriore riscontro esterno individualizzante.
- Divergenze marginali tra racconti su dettagli di contorno non annullano automaticamente la credibilità delle dichiarazioni se la convergenza riguarda il nucleo essenziale della fattispecie (identificazione dell'autore e dinamica fondamentale).
- In contesti di elevata conflittualità criminale (es. lotte per il narcotraffico), il rischio di reiterazione e l'allarme sociale possono giustificare misure cautelari di maggiore rigore; il giudice deve motivare la scelta della tipologia di misura rispetto alle esigenze cautelari.
- L'assenza di riscontri nelle perquisizioni o di prove materiali in un luogo indicato non esclude necessariamente la responsabilità se sono presenti prove dirette e altri elementi confermativi del contesto criminoso.
- La richiesta di misure meno afflittive va valutata concretamente; se nel corso del procedimento la misura cautelare viene effettivamente sostituita, alcune censure sulla tipologia della misura possono perdere rilevanza.
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