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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32201/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società, quale mutuataria di un contratto di mutuo fondiario, e alcuni fideiussori avevano agito per far accertare la nullità del contratto e di successivi accordi di rinegoziazione per asserita usurarietà dei tassi applicati, chiedendo anche la ripetizione di somme indebitamente percepite e la cancellazione della segnalazione in centrale rischi. In appello censuravano, tra l'altro, l'esclusione dal calcolo del tasso soglia di alcune spese assicurative, la mancata inclusione della commissione di estinzione anticipata e la regolazione delle spese di lite. La Corte d'appello aveva respinto i motivi sul merito dell'usura, ritenuto tardiva la produzione della polizza assicurativa e accolto l'appello incidentale della banca sulle spese. In cassazione i ricorrenti deducevano: omesso esame della mancata indicazione del regime di capitalizzazione nel piano di ammortamento e violazione dell'art. 117 TUB; violazione delle regole sulla CTU per avere considerato tardiva la polizza assicurativa; violazione della disciplina antiusura per l'esclusione della commissione di estinzione anticipata dal TEG; violazione delle norme sull'appello incidentale e sulle spese processuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preso atto della rinuncia al primo motivo da parte dei ricorrenti, ma ha rilevato che ciò non incideva sulla regolazione delle spese. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili: il secondo perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla tardività della produzione documentale; il terzo perché contrario a un orientamento consolidato secondo cui la commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo del tasso soglia; il quarto perché l'appello incidentale della banca era ammissibile e, comunque, la censura non superava la motivazione della Corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione ha definito il giudizio conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento di una somma equitativa in favore delle controricorrenti e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve rispettare il canone di specificità; la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile solo il motivo sulla regolazione delle spese perché non adeguatamente argomentato.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso non determina automaticamente l'estromissione del cedente dal processo, che prosegue tra le parti originarie salvo consenso delle altre parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Se la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    Nei casi di definizione conforme alla proposta, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, quale sanzione per abuso del processo.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso lamentava violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo ex n. 5 in presenza di doppia conforme e gli altri per difetto di pertinenza o contrasto con orientamenti consolidati.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato nella proposta per affermare che le censure devono essere specifiche e autosufficienti, specie quando si invoca un rilievo officioso di nullità.

  • art. 198 c.p.c.

    L'acquisizione da parte del CTU di documenti non prodotti dalle parti richiede il consenso delle parti stesse; il motivo era comunque inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi sulla tardività della produzione.

  • art. 644 c.p.

    Ai fini dell'usura vanno considerati gli oneri collegati all'erogazione del credito; la commissione di estinzione anticipata non integra un costo di tale natura e non si somma agli interessi per verificare il superamento del tasso soglia.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata indicazione del regime di capitalizzazione nel piano di ammortamento; la Corte non esamina nel merito il motivo perché rinunciato e comunque inammissibile nel quadro della doppia conforme.

  • art. 343 c.p.c.

    La tempestività dell'appello incidentale va valutata secondo le regole generali, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale della banca anche se proposta tardivamente.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la tempestività della costituzione della banca in appello.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, anche ove vi fosse stata una motivazione non perfettamente corretta sulla tempestività dell'appello incidentale, sarebbe stata sufficiente la correzione della motivazione, risultando comunque ammissibile l'impugnazione incidentale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La rilevabilità d'ufficio di una nullità negoziale non consente di supplire alla totale mancanza di allegazione dei fatti costitutivi del vizio: il potere officioso opera soltanto sul piano della qualificazione giuridica dei fatti tempestivamente introdotti in giudizio.
  • Ai fini del tasso soglia antiusura vanno considerati gli oneri che costituiscono costo del credito in senso funzionale all'erogazione; non vi rientrano le somme aventi natura eventuale o sanzionatoria/indennitaria, come la commissione per estinzione anticipata del mutuo.
  • La produzione documentale in sede di osservazioni alla consulenza tecnica non sana la tardività di documenti non tempestivamente introdotti, salvo che il loro ingresso sia consentito nei limiti e con il consenso richiesti dal codice di rito.
  • L'impugnazione incidentale tardiva può essere ammissibile anche su capi diversi da quelli investiti dall'appello principale quando quest'ultimo metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza e l'impugnante incidentale rischi una soccombenza totale o più grave.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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