Cassazione Civile, Ordinanza n. 20882/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Le parti attrici avevano convenuto la banca chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c. per il comportamento illecito di un promotore finanziario, al quale avevano affidato l’acquisto di quote di un fondo. Secondo la loro prospettazione, il promotore aveva poi gestito in modo non trasparente l’investimento, e la banca aveva prodotto documentazione relativa a successive "conversioni" dell’investimento, che le attrici assumevano recare firme apocrife. In primo grado la domanda era stata respinta sia per asserita genericità del disconoscimento delle sottoscrizioni sia per mancata prova del danno. In appello le attrici hanno contestato la qualificazione di genericità e tardività del disconoscimento, sostenendo di avere chiaramente affermato che tutte le scritture successive erano false; hanno inoltre censurato la ritenuta tardività della querela di falso. La banca, nel controricorso e ricorso incidentale condizionato, ha eccepito che l’appello non avesse censurato il capo autonomo sulla mancanza di prova del danno, con formazione del giudicato interno su tale punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la domanda delle attrici fosse chiaramente diretta ad accertare la falsità di tutte le scritture di conversione e quindi non fosse affetta da genericità; ha inoltre ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, rilevando che la Corte d’appello non aveva esaminato l’eccezione di giudicato interno sulla mancata impugnazione del capo relativo all’assenza di danno. Sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria per il fatto illecito del promotore finanziario, nell'ambito della responsabilità del preponente per fatto dell'ausiliario
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione di genericità e tardività del disconoscimento; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella misura in cui l'atto introduttivo era già univoco nel chiedere l'accertamento della falsità
art. 214 c.p.c.
richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata; la Corte ha precisato che la disciplina del disconoscimento non si applica quando è la stessa parte ad agire per accertare la non autenticità della propria apparente sottoscrizione
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato per la ritenuta tardività del disconoscimento effettuato in memoria; la Corte ha cassato la motivazione che lo aveva considerato tardivo senza valorizzare l'originaria domanda di accertamento
art. 221 c.p.c.
richiamato con riferimento alla querela di falso; la censura sulla tardività è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali e dal rinvio
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per omissione di pronuncia sull'eccezione di giudicato interno; la Corte ha accolto il motivo rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato l'eccezione
art. 2909 c.c.
richiamato insieme agli artt. 329 e 112 c.p.c. a sostegno dell'eccezione di formazione del giudicato interno sul capo relativo al danno
art. 329 c.p.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno a seguito di mancata impugnazione di un capo autonomo della decisione di primo grado
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio per far accertare la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuto a seguire la disciplina del disconoscimento della scrittura privata prevista dal codice di rito, perché la domanda di accertamento è soggetta alle ordinarie regole probatorie.
- Quando la parte attrice deduce che tutte le scritture successive a un primo rapporto sono apocrife, la domanda ha oggetto sufficientemente determinato se la contestazione è univoca e riferita all’intero complesso documentale indicato; non può essere qualificata come generica solo perché non elenca singolarmente ogni documento, ove il contesto processuale consenta di identificarli.
- Se il giudice d'appello è investito di un'eccezione di giudicato interno su un capo autonomo della sentenza di primo grado, deve esaminarla espressamente; la sua omissione integra vizio rilevabile in cassazione.
- La tempestività del rilievo sulla falsità di documenti va apprezzata alla luce dell'effettivo contenuto della domanda introduttiva: se la falsità è già stata dedotta in citazione, non può essere dichiarato tardivo un disconoscimento che si limiti a precisare quanto già allegato.
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