Cassazione Penale, Ordinanza n. 08777/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il delitto contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. L'unico motivo di ricorso concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe insufficiente o comunque erronea. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce sostanzialmente argomenti già dedotti in appello, senza introdurre elementi nuovi, e che la questione tende a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato in modo congruo dal giudice di merito con riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali e alla gravità del fatto.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna confermata in appello.
circostanze attenuanti generiche
Il loro diniego è legittimamente motivato mediante un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come i precedenti penali e la gravità del fatto.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è applicata la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, se non si indicano specifici vizi di legittimità o elementi nuovi rilevanti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto o sia manifestamente illogica la motivazione; è invece sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento, in modo congruo, a elementi ritenuti decisivi come i precedenti penali e la gravità del fatto.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti non richiede un'analisi analitica di ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma adeguata.
- La manifesta infondatezza o la natura meramente reiterativa del motivo conduce all'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
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