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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20992/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un avvocato nei confronti di una società per il pagamento del compenso professionale relativo ad attività svolte in relazione all'acquisto di un complesso alberghiero e alla verifica dello stato di una procedura esecutiva. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto solo in parte il credito, ritenendo provato il conferimento dell'incarico limitatamente all'assistenza per l'acquisto del complesso alberghiero. In appello la società aveva chiesto il rigetto integrale della domanda e la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado; il professionista aveva proposto appello incidentale per ottenere anche il compenso relativo alla verifica della procedura esecutiva e un maggior importo per l'assistenza all'acquisto. La corte d'appello ha riformato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo non provato il conferimento degli incarichi da parte della società al professionista e rigettando tutte le domande di compenso. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo all'acquisizione di una comunicazione che avrebbe smentito una teste; 2) violazione delle norme sull'onere della prova, sulle prove e omesso esame delle dichiarazioni del teste Bavetta, ritenuto inattendibile; 3) ulteriore censura sulla valutazione complessiva del materiale probatorio e sulle presunzioni che avrebbero dovuto dimostrare il conferimento degli incarichi; 4) violazione sulle spese di lite, sostenendo che la liquidazione a favore della controparte fosse errata e non motivata. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando l'omessa pronuncia della corte d'appello sulla domanda di restituzione delle somme già incassate dal professionista in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del professionista, ritenendo infondate o inammissibili le censure, soprattutto perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito istruttorio e perché l'onere di provare il conferimento dell'incarico gravava sul professionista che chiedeva il compenso. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società, rilevando che la corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha deciso nel merito, condannando il professionista a restituire alla società la somma indicata nel bonifico prodotto. Il professionista è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la possibilità per l'avvocato di difendersi personalmente

  • art. 112 c.p.c.

    la sentenza di appello è nulla se omette di pronunciarsi su una domanda ritualmente proposta; la corte d'appello aveva omesso di decidere sulla domanda restitutoria

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il conferimento dell'incarico professionale grava sul professionista che agisce per il compenso

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non applica il prudente apprezzamento nei casi previsti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la censura di nullità processuale per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla mancata rivalutazione delle prove

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo invocato dal ricorrente

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova per presunzioni, ma la corte nega che gli elementi prospettati fossero sufficienti

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese di lite

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    applicato per la liquidazione dei compensi professionali in sede di condanna alle spese, senza distinzione tra diritti e onorari

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve provare non solo di avere svolto la prestazione, ma anche il conferimento dell'incarico da parte del cliente quando tale conferimento sia contestato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di maggiore attendibilità di una testimonianza rispetto ad altre.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione del giudice alla ricostruzione probatoria proposta dalla parte.
  • La inattendibilità di un testimone può essere motivatamente desunta anche da un solo elemento soggettivo rilevante, come il suo interesse all'esito della lite.
  • Se il giudice di appello riforma integralmente la decisione di primo grado e rigetta la domanda che aveva dato luogo al pagamento, deve pronunciarsi anche sull'eventuale domanda di restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza riformata.
  • La liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/2014, se contenuta tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, non è di regola censurabile in cassazione per mera inadeguatezza dell'importo, salvo scostamenti ulteriori che richiedano specifica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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