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Sentenza

Sentenza n. 5408/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2131/2025.

Giustizia amministrativa202601648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2131/2025, divenuta definitiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2131/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio di € 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse modalità previste per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, notificata al Ministero il 7 novembre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 15 gennaio 2026. Persistendo l'inadempimento e risultando decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la definitività del titolo sulla base della certificazione di cancelleria e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in base al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario da lui delegato, munito delle adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico del commissario è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo le norme richiamate in motivazione, e gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite PAT secondo le modalità indicate. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800 per le spese di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è definitivo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma, verificato insieme alla definitività del titolo, consente di procedere in ottemperanza contro l'amministrazione inadempiente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.; tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo le disposizioni indicate; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull'attività.

  • art. 8 l. 417/1978

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

    La norma è richiamata, insieme all'art. 55 del d.P.R. 115/2002, quale riferimento per il rimborso dell'utilizzo del mezzo proprio del commissario, che il giudice considera autorizzato.

  • art. 1 l. 107/2015

    la parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2131/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

    Il beneficio di € 500 annui tramite la carta del docente, per gli anni scolastici indicati, è dovuto alla ricorrente in forza del titolo giudiziale azionato; la sentenza in esame ne ordina l'integrale esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la definitività del titolo deve risultare dagli atti e, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni, il giudice può ordinare l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per dare esecuzione al titolo; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta e le relative spese sono liquidati con successivo decreto collegiale; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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