Sentenza del 12/05/2017 n. 11818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma relativa ad avvisi di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 1999. Con il primo motivo hanno contestato l'utilizzo dell'accertamento induttivo, sostenendo che la contabilità non fosse complessivamente inattendibile e che mancassero i presupposti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d). Con il secondo motivo hanno denunciato carenza e contraddittorietà della motivazione nella determinazione del fatturato derivante dalla manodopera, contestando il calcolo delle ore lavorate e le modalità di computo delle ore di verniciatura, dei permessi e delle festività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che l'accertamento non era stato fondato sull'art. 39, comma 2, lett. d), relativo all'accertamento induttivo puro, ma sull'art. 39, comma 1, lett. d), che consente la rettifica analitico-induttiva quando l'incompletezza, falsità o inesattezza della dichiarazione risulti dalle scritture contabili, dai documenti e da presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva ricostruito il fatturato sulla base dei costi di produzione e di acquisto, degli sconti, delle fatture, dei tempi di lavorazione e dei tempi morti. La Corte ha inoltre escluso di poter rivalutare in Cassazione il materiale probatorio o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ritenendo adeguata e logica la motivazione della Commissione regionale. I contribuenti sono stati condannati a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La rettifica è ammessa quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili, dalle verifiche, dal controllo delle registrazioni contabili e dai dati e dalle notizie raccolti dall'Ufficio.
La disposizione consente un accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità non sia integralmente inattendibile, purché l'Ufficio individui elementi concreti dai quali emergano ricavi non dichiarati e utilizzi presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
La norma è stata richiamata dai contribuenti, ma la Corte ha precisato che non costituiva la base giuridica dell'accertamento contestato, fondato invece sul comma 1, lett. d).
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
È richiamato quale disposizione relativa ai dati e alle notizie che l'Ufficio può acquisire e utilizzare nell'attività di controllo fiscale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
È richiamato in relazione alle ispezioni e alle verifiche delle scritture contabili e degli altri elementi utili alla rettifica.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione non consente una nuova valutazione delle prove o una revisione del ragionamento di merito; la Corte può verificare la logicità e sufficienza della motivazione, ma non sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente tenuta, se l'Amministrazione dimostra, mediante elementi documentali e presunzioni gravi, precise e concordanti, l'esistenza di ricavi non dichiarati.
- È importante distinguere l'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), dall'accertamento induttivo puro previsto dal comma 2, lett. d): i relativi presupposti non sono intercambiabili.
- La ricostruzione dei ricavi può basarsi su una combinazione di costi sostenuti, fatture, sconti medi, tempi di lavorazione, ore lavorate, produttività e organizzazione dei diversi settori dell'impresa.
- Nel giudizio di Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei calcoli economici già esaminati dal giudice di merito; occorre evidenziare un effettivo vizio giuridico o una motivazione radicalmente carente, illogica o contraddittoria.
- Contestazioni generiche sui conteggi dell'Ufficio, non supportate da una dimostrazione puntuale degli errori e dei dati alternativi corretti, possono essere ritenute infondate.
- Quando la sentenza di merito esamina in modo coerente i principali elementi economici dell'attività e spiega il metodo di ricostruzione del fatturato, la decisione tende a essere confermata in Cassazione.
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