Cassazione Penale, Sentenza n. 49517/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lazri impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la sua istanza di rescissione del giudicato per una condanna per furto aggravato divenuta irrevocabile. Il ricorrente sosteneva di non aver avuto incolpevole conoscenza del processo: aveva nominato un difensore di fiducia (avv. Rossella Monti) che tuttavia aveva rinunciato al mandato prima della notifica del decreto di citazione a giudizio; la comunicazione di rinuncia era stata spedita a un indirizzo diverso rispetto a quello indicato dal Lazri al momento dell'identificazione in frontiera e mancava l'avviso di ricevimento, quindi non vi era prova che il Lazri fosse stato effettivamente informato della rinuncia e della successiva notifica
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, non si possono applicare presunzioni generiche di conoscenza del processo: occorre valutare in concreto se sussistano comportamenti che rivelino la volontaria sottrazione dell'imputato al processo. Nel caso di specie la rinuncia del difensore anteriore alla notifica e la mancanza di prova dell'effettiva informazione al Lazri impediscono allo stato di ritenere accertata la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; pertanto è necessario che la Corte d'Appello verifichi nuovamente, senza automatismi, se emerga una volontà di sottrarsi al giudizio
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio in assenza e richiede che la mancata comparizione dell'imputato sia imputabile a una libera rinuncia ovvero che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; la sua applicazione deve avvenire valutando indici concreti e non tramite presunzioni generiche
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare gli atti al difensore; la giurisprudenza evidenzia però che la notifica al difensore di fiducia produce effetti rispetto all'imputato solo se sussiste un rapporto effettivo e la concreta possibilità di informazione dell'assistito
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in riferimento al principio della incolpevole conoscenza del processo; la Corte ha comunque posto l'accento sui principi più direttamente richiamati dall'art. 420-bis e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ismail Darwish n.23948/2019; Lovric n.15498/2020; D n.14573/2021 e altri)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che gli indici di conoscenza non possono funzionare come presunzioni automatiche: il giudice deve verificare in concreto l'eventuale volontaria sottrazione al processo e accertare fatti concreti che dimostrino l'effettiva conoscenza o la volontà di eludere il procedimento; gli strumenti riparatori (es. rescissione) si fondano sull'allegazione della incolpevole mancata conoscenza
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia ed una elezione di domicilio non determinano automaticamente la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato: occorre verificare concreti elementi che provino la comunicazione effettiva tra difensore e assistito
- Le Sezioni Unite impongono una valutazione caso per caso: non sono ammesse presunzioni generiche sulla conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare fatti concreti (comunicazioni andate a buon fine, ricevute, effettiva instaurazione di un rapporto professionale)
- La rinuncia del difensore antecedente alla notifica può incidere sull'efficacia della elezione di domicilio se il difensore non è riuscito a contattare l'assistito; serve prova che l'imputato sia stato effettivamente informato della rinuncia
- Per procedere legittimamente in absentia il giudice deve escludere che la mancata comparizione sia dovuta a un'ignoranza incolpevole: solo comportamenti positivi e concreti che dimostrino la volontà di sottrarsi (es. domicilio fittizio, manifesta omissione di diligenza informativa) possono giustificare il prosieguo senza l'imputato
- In caso di dubbi sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, è necessario riaprire l'accertamento e valutare nuovamente la sussistenza dei presupposti per procedere in sua assenza, dando rilievo probatorio alle comunicazioni e alle prove di ricezione
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