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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21767/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, riformando il primo grado, aveva condannato l'agente della riscossione a rifondere al contribuente le spese di lite del primo e del secondo grado, ma aveva liquidato solo alcune fasi del compenso, omettendo la fase introduttiva del primo grado e, nel secondo grado, la fase introduttiva e quella decisionale. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e del d.m. 55/2014, come modificato, sostenendo che, a fronte di nota spese specifica depositata e di applicazione del principio di soccombenza, il giudice non poteva omettere voci dovute né discostarsi in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri senza adeguata motivazione. Ha inoltre lamentato che la sentenza avesse liquidato solo alcune fasi senza motivare l'esclusione delle altre, in particolare la fase introduttiva, che è propria di ogni giudizio, e la fase decisionale del grado di appello.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che, in presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una liquidazione globale inferiore senza motivare adeguatamente la riduzione o l'eliminazione delle singole voci richieste. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva omesso immotivatamente la liquidazione di fasi processuali dovute: la fase introduttiva nel primo grado e, nel secondo grado, sia la fase introduttiva sia la fase decisionale. Per tali ragioni ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta come norma sul vizio di violazione di legge per censurare la liquidazione delle spese

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma sulla condanna e liquidazione delle spese nel processo tributario

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla liquidazione delle spese di lite

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • d.m. 37/2018

    indicato come modifica del d.m. 55/2014

  • d.m. 147/2022

    indicato come ulteriore aggiornamento del d.m. 55/2014

  • tabella 1 d.m. 55/2014

    richiamata come parametro tariffario per la liquidazione

  • tabella 2 d.m. 55/2014

    richiamata come parametro tariffario per la liquidazione

Massime di principio

  • In presenza di una nota spese specifica depositata dalla parte vittoriosa, il giudice che liquidi le spese in misura inferiore a quella richiesta deve dare adeguata motivazione delle voci ridotte o escluse.
  • La liquidazione delle spese per fasi processuali deve riguardare tutte le fasi effettivamente dovute secondo il tipo di giudizio; l'omissione immotivata di una fase propria del grado integra violazione dei criteri di liquidazione.
  • Nel processo tributario, la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza impone una liquidazione coerente con i parametri normativi vigenti e con le attività processuali concretamente svolte.
  • La fase introduttiva e la fase decisionale non possono essere escluse arbitrariamente dalla liquidazione se risultano pertinenti al grado di giudizio e alle attività normalmente ricomprese in esse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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