Sentenza del 27/03/2015 n. 6229 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di lire 283.375.577, oltre interessi, per l'IVA indebitamente applicata e versata sui compensi percepiti quale concessionaria del servizio di riscossione dei contributi consortili di bonifica relativi agli anni 1988-1994. Dopo avere restituito l'IVA al Consorzio di bonifica in esecuzione di una condanna giudiziale, la società aveva presentato istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la domanda fosse tardiva ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, dovendo il termine decorrere dal pagamento dell'imposta e non dalla circolare ministeriale del 1999 o dal mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. Contestava inoltre l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione previsto per la ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non applicabile la decadenza quando il prestatore del servizio, dopo la scadenza del termine tributario, abbia effettivamente rimborsato l'IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo. In tale situazione, il termine decadenziale non può privare completamente il soggetto passivo del diritto al rimborso, in ossequio al principio di effettività del diritto unionale. Il rimborso è riconoscibile esclusivamente per l'imposta effettivamente restituita al committente e non per somme soltanto richieste o rimborsate spontaneamente. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200, oltre IVA, Cassa previdenziale e euro 150 per spese borsuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La norma stabilisce, in via generale, un termine decadenziale biennale per le domande di rimborso tributario. Tuttavia, secondo la Corte, tale termine può essere disapplicato quando la sua applicazione impedirebbe integralmente il rimborso dell'IVA che il prestatore abbia dovuto effettivamente restituire al committente in forza di un provvedimento coattivo.
Art. 2033 c.c.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
La fattispecie presenta profili di indebito oggettivo, ma il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria resta soggetto, in linea generale, alla disciplina tributaria speciale, salvo l'eccezione imposta dal principio di effettività unionale.
Art. 2969 c.c.
La decadenza rilevabile d'ufficio è stata ritenuta dalla Commissione Tributaria Provinciale non disponibile dalle parti; tale impostazione non è stata però decisiva nel giudizio di cassazione, che ha escluso la decadenza sulla base del principio di effettività.
Direttiva 77/388/CEE, artt. 4 e 5
Le disposizioni riguardano il sistema comune dell'IVA e la nozione di prestazione di servizi, nel contesto della controversia sull'assoggettabilità all'imposta dei compensi del concessionario.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 9, 72 e 73
Le disposizioni definiscono, tra l'altro, il soggetto passivo e la base imponibile IVA; sono state richiamate dall'Agenzia nel contestare la decisione della CTR.
Principio di effettività del diritto dell'Unione europea
Le regole procedurali nazionali non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA non dovuta, soprattutto quando l'imposta sia stata concretamente restituita al committente per effetto di una decisione coercitiva.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 dicembre 2011, causa C-427/10
La sentenza ammette che il prestatore possa chiedere il rimborso anche oltre il termine nazionale più breve, se ciò è necessario per evitare che l'onere dell'IVA indebitamente riscossa dallo Stato ricada esclusivamente sul soggetto passivo.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, il termine decadenziale tributario decorre normalmente dal pagamento dell'imposta o dal momento in cui sorge il presupposto restitutorio, e non necessariamente dalla pubblicazione di una circolare o da un successivo mutamento interpretativo.
- Quando il prestatore abbia effettivamente restituito l'IVA al committente in esecuzione di una sentenza o di altro provvedimento coattivo, il termine decadenziale non può essere applicato in modo da privarlo completamente del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- La deroga al termine decadenziale opera soltanto nei limiti dell'imposta concretamente rimborsata al committente e non per somme semplicemente richieste, contestate o restituite spontaneamente senza un obbligo coattivo.
- Chi richiede il rimborso deve documentare sia l'indebita applicazione dell'imposta sia l'effettivo trasferimento della relativa somma al committente in adempimento di un provvedimento vincolante.
- Il principio di effettività dell'Unione europea può prevalere sulle regole procedurali nazionali quando queste determinano, nel caso concreto, la totale perdita del diritto al rimborso dell'imposta non dovuta.
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