Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.86 del 24 aprile 2024 del Tribunale di Lanciano, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.

Giustizia amministrativa202500548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanciano che lo aveva condannato all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre al pagamento di interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 86 del 24 aprile 2024 del Tribunale di Lanciano. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente la somma di € 2.500,00, riferita agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione sino all’effettivo soddisfo. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto incombenti istruttori; successivamente il ricorrente ha comunicato che la sentenza era stata eseguita e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, secondo quanto riferito dal ricorrente, l’Amministrazione aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza posta a fondamento del giudizio di ottemperanza. Non è stata quindi adottata una misura esecutiva né è stata nominata un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell’originaria inerzia che aveva reso necessario il ricorso; sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato intervenuta durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria l’adozione di misure esecutive da parte del giudice amministrativo.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che consente di porle a carico dell’amministrazione la cui precedente inerzia abbia reso necessario il ricorso per ottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta richiesta in via subordinata non deve essere disposta quando, prima della decisione, l’amministrazione abbia integralmente adempiuto al comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.