Cassazione Penale, Sentenza n. 32880/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione accessoria di revoca della patente applicata dal Tribunale in sede di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per il reato di lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis c.p.). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 222 del d.lgs. 285/1992 e, in subordine, proponeva la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che anche nei casi di applicazione della pena su richiesta il giudice dovrebbe poter disporre la sospensione della patente e non solo la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria. Ha annullato la parte della sentenza che disponeva la revoca della patente e ha rinviato al Tribunale di Bologna perché, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice indichi e motivi l'eventuale alternativa tra revoca e sospensione della patente, ove non sussistano le aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p. Motivazione semplificata e rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 222
art. 222, comma 2, quarto periodo
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte che non consentiva al giudice, anche in caso di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca per i reati stradali gravi/gravissimi, quando non operano le aggravanti previste
codice di procedura penale, art. 444
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). La Cassazione ha ritenuto che, anche in tali casi, la scelta della sanzione amministrativa accessoria deve essere compatibile con i principi enunciati dalla Corte costituzionale
codice penale, art. 590-bis
art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime)
Definisce il reato contestato; i commi successivi prevedono circostanze aggravanti che, se presenti, incidono sulla possibilità di disporre la sospensione invece della revoca
codice penale, art. 589-bis
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Richiamato dalla Corte costituzionale nella valutazione della disciplina delle sanzioni accessorie per i reati stradali più gravi; la decisione interpretativa si applica analogamente ai due istituti quando non vi siano aggravanti
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 27
Il ricorrente aveva invocato profili di violazione di uguaglianza e di finalità della pena; la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale, ha ritenuto superflua la declaratoria costituzionale nel caso concreto, applicando i principi già affermati dalla Corte costituzionale
Corte costituzionale, sentenza n. 88/2019
sentenza n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 222 che impediva al giudice, anche nelle applicazioni della pena su richiesta, di scegliere la sospensione della patente in alternativa alla revoca quando non ricorrono le aggravanti; la pronuncia è il motivo decisivo del rinvio
Decreto del Primo Presidente Corte di Cassazione n. 84/2016
decreto n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per la possibilità di motivazione semplificata in sede di annullamento parziale e rinvio, quando i principi giuridici sono già consolidati
Massime di principio
- Se la pena è applicata su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi/gravissime (arts. 589-bis e 590-bis c.p.), il giudice deve valutare la possibilità di sospendere la patente anziché revocarla quando non sussistono le aggravanti previste; la revoca non è l'unica misura obbligatoria.
- La pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 si applica anche ai casi decisi anteriormente alla sua data se l'effetto è favorevole all'imputato e, conseguentemente, la Cassazione può annullare limitatamente alla sanzione accessoria e rinviare per nuova decisione conforme ai principi costituzionali.
- In caso di patteggiamento, è opportuno che la difesa chieda espressamente al giudice l'applicazione della sospensione della patente come misura alternativa e deduca l'assenza delle aggravanti, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (corte costituzionale n. 88/2019).
- Quando la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito un profilo di illegittimità, la Corte di Cassazione può limitare l'annullamento alla sola statuizione accessoria e disporre il rinvio per un nuovo esame motivato, con motivazione semplificata ove consentito dagli indirizzi procedurali
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