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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18681/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 aveva recuperato a tassazione un reddito di capitale da partecipazione e ritenute indicate come operate ma non versate, riferite a un presunto falso contratto di lavoro. Il contribuente aveva impugnato l'atto contestando: (1) l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento sul presupposto che non fossero integrati i presupposti del reato tributario richiamato e che gli importi contestati non superassero le soglie di punibilità; (2) in via subordinata, l'erronea applicazione del regime transitorio introdotto dal legislatore in tema di raddoppio dei termini, nonché l'estensione del raddoppio anche alle addizionali regionali e comunali; (3) l'invalidità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse provato i poteri o la delega del firmatario. La sentenza di merito aveva respinto il ricorso e il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi corrispondenti a tali censure.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il raddoppio dei termini opera in presenza dell'astratta configurabilità di un reato perseguibile d'ufficio che faccia sorgere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'esito concreto del procedimento penale e dalle soglie di punibilità poi eventualmente non superate. Ha respinto la prima censura del secondo motivo, rilevando che l'avviso era già stato notificato prima dell'entrata in vigore della disciplina transitoria di cui alla L. n. 208 del 2015, con conseguente applicabilità del diverso regime transitorio del d.lgs. n. 128 del 2015; ha invece dichiarato inammissibile la seconda censura del secondo motivo perché nuova e non trattata nel giudizio di merito. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo: pur ammettendo che la CTR avesse omesso l'esame della questione sulla sottoscrizione, ha osservato che la censura proposta in cassazione si fondava su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti nei gradi di merito, sicché la nuova contestazione sui poteri del firmatario era inammissibile; in ogni caso la Corte ha richiamato i principi sulla delega di firma e sull'onere dell'Amministrazione di provarne l'esistenza solo a fronte di contestazione specifica e tempestiva. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi opera in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; dopo la riforma, il regime transitorio va coordinato con le discipline succedutesi nel tempo.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA vale la medesima logica del raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale, secondo il quadro transitorio applicabile.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale è il presupposto del raddoppio dei termini; rileva l'astratta configurabilità del reato perseguibile d'ufficio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    Il richiamo ai reati tributari serve a verificare se la violazione integri un illecito penale che imponga la denuncia e consenta il raddoppio dei termini.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, commi 24 e 25

    Ha introdotto il comma sul raddoppio dei termini negli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972.

  • d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2, commi 1, 2 e 3

    Ha modificato il regime del raddoppio dei termini, subordinandolo alla presentazione della denuncia entro i termini ordinari e dettando una disciplina transitoria per gli avvisi già notificati o per gli atti conosciuti entro una certa data.

  • L. 2 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130, 131 e 132

    Ha sostituito i termini ordinari di accertamento e previsto un nuovo regime transitorio; per i periodi d'imposta precedenti resta il raddoppio solo se la denuncia è tempestiva rispetto alla scadenza ordinaria.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione specifica, l'Amministrazione deve provare la delega o i poteri del firmatario.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure erano state formulate come violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ricondotto il terzo motivo alla questione processuale della mancata pronuncia e della novità della censura.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato a sostegno della possibilità per la Cassazione, in caso di omessa pronuncia su una questione di diritto, di decidere nel merito per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente, in presenza di una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione senza rinvio.

  • art. 11 d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    È richiamato dall'Agenzia delle Entrate a fondamento della sospensione dei termini per proporre l'impugnazione.

  • art. 5-quater, comma 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    È menzionato come clausola di salvaguardia richiamata dal comma 132 della L. n. 208 del 2015 nel regime transitorio.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria non richiede l'accertamento in concreto del reato, ma la sola astratta configurabilità di una fattispecie penale perseguibile d'ufficio tale da imporre la denuncia all'autorità giudiziaria.
  • Dopo le riforme del 2015, il regime del raddoppio dei termini va coordinato con le disposizioni transitorie succedutesi nel tempo: non possono essere applicate retroattivamente le nuove condizioni a avvisi già notificati o comunque già disciplinati dalla normativa transitoria precedente.
  • La censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile quando introduce un fatto costitutivo o un thema decidendum diverso da quello dibattuto nei gradi di merito, salvo che emerga dal testo della sentenza e dagli atti rilevabili senza nuovi accertamenti.
  • In tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la delega di firma è distinta dalla delega di funzioni: la validità dell'atto richiede la provenienza da soggetto legittimato, e se la relativa contestazione è specifica l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza della delega o dei poteri del firmatario.
  • L'omessa pronuncia su una questione di diritto può, in sede di legittimità, essere sanata mediante decisione nel merito senza rinvio solo quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto e la questione sia già compiutamente scrutinabile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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