Sentenza n. 7565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, 6 novembre 2024, n. 5949, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione n. 5190 del 16 luglio 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stata impugnata l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto alla proprietaria di demolire opere realizzate senza titolo su un immobile in Boscotrecase: un manufatto in aderenza e comunicante con il fabbricato esistente, al piano terra, di 47,84 mq e 148,30 mc, oltre a una rampa. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la proprietaria aveva dedotto: (I) violazione e falsa applicazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, manifesta ingiustizia, irragionevolezza e sproporzione, difetto di istruttoria e di motivazione; (II) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 7 l. 241/1990; (III) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e difetto assoluto di istruttoria. Prima dell’udienza, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e all’annullamento degli atti, poiché aveva predisposto un progetto di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i tre motivi d’appello: ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell’appellante e del progetto di demolizione predisposto. Ha distinto tale ipotesi dalla cessazione della materia del contendere: questa presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita, mentre l’improcedibilità ricorre quando l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità. Le spese del grado sono state compensate, non essendo stata richiesta espressamente la verifica della soccombenza virtuale e considerata la definizione in rito e la costituzione formale del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
«il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (…)».
La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione intervenuta nel corso del giudizio comporta l’improcedibilità; nel caso concreto il Collegio ne ha preso atto dopo la dichiarazione dell’appellante di non voler più ottenere l’annullamento.
«Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse».
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche da fatti o comportamenti univoci delle parti; qui rilevano la dichiarazione di disinteresse e il progetto predisposto per demolire le opere.
«la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, che può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite».
La cessazione della materia del contendere presuppone il conseguimento in via amministrativa del bene della vita; si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che sussiste quando l’eventuale accoglimento non procurerebbe più utilità al ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., determina l’improcedibilità quando, per fatti o comportamenti intervenuti dopo la proposizione del ricorso, l’eventuale accoglimento non potrebbe più procurare alcuna utilità alla parte.
- La sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, mentre la prima dipende dal venir meno dell’utilità concreta di una pronuncia favorevole.
- Il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti, senza che ricorrano le formalità previste per la rinuncia.
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