Cassazione Penale, Sentenza n. 2935/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. che non convalidava il fermo del 22/07/2021 e rigettava la richiesta di misura cautelare nei confronti di Sylla, indagato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) per aver ricevuto una bicicletta di bike sharing provento di furto. Il Procuratore ha censurato la decisione del G.i.p. sostenendo che il pericolo di fuga doveva essere ritenuto sussistente alla luce dello status irregolare dell'indagato sul territorio nazionale, dell'assenza di documenti di identità, della mancanza di fissa dimora e dei numerosi precedenti di polizia; ha inoltre contestato presunte contraddizioni nella motivazione (es. affidarsi al fatto che l'indagato fosse stato più volte notato in determinate zone o foto-segnalato) e ha sostenuto che il rispetto delle forme e dei termini del fermo avrebbe dovuto portare alla convalida.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il G.i.p. avesse svolto una motivazione logica, coerente e priva di aporie nel valutare l'insussistenza del pericolo di fuga. È stato ribadito il principio secondo cui l'apprezzamento del pericolo di fuga è una valutazione prognostica "discrezionalmente vincolata" e, se fondata su elementi specifici e su un percorso argomentativo logico, è insindacabile in sede di legittimità. Il G.i.p. ha valutato congiuntamente le circostanze concrete, le qualità personali e la condotta tenuta dall'indagato anche al momento del controllo, ritenendo tali elementi non sufficienti per fondare il pericolo di fuga; la Corte ha confermato tale valutazione e ha rigettato il ricorso del Procuratore.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato (ricettazione) a carico dell'indagato; la Corte non ha ritenuto però il titolo di reato sufficiente, di per sé, a fondare il pericolo di fuga.
art. 384 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo in tema di misure cautelari e pericolo di fuga: la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga deve essere fondata su elementi concreti e personalizzati.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione); il ricorso è stato esaminato alla luce di tali censure ma ritenuto infondato perché attaccava sostanzialmente la motivazione del G.i.p.
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale (requisitoria scritta); non incide sulla valutazione di merito del pericolo di fuga.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.2, n. 33531/2021; Sez.2, n. 26605/2019; Sez.3, n. 39542/2013; Sez.1, n. 5244/2006)
Precedenti richiamati per affermare che l'apprezzamento del pericolo di fuga è discrezionalmente vincolato e insindacabile in cassazione se sorretto da argomentazione logica e da elementi specifici e personalizzati.
Massime di principio
- La sussistenza del pericolo di fuga non può essere fondata sul solo titolo di reato: serve un apprezzamento su elementi specifici e personalizzati riferibili alla persona e al contesto concreto.
- La valutazione del pericolo di fuga è una valutazione prognostica "discrezionalmente vincolata": in sede di legittimità si può sindacare solo la presenza di aporie o contraddizioni nella motivazione, non la scelta discrezionale ben argomentata del giudice.
- Fattori come status irregolare sul territorio, mancanza di documenti o assenza di fissa dimora possono concorrere a fondare il pericolo di fuga ma devono essere collegati in modo concreto e individualizzato ad altri elementi fattuali per risultare persuasive.
- Il fatto che un indagato sia stato più volte notato in determinate aree o sia foto-segnalato non vale automaticamente a dimostrare la reperibilità né esclude di per sé il pericolo di fuga: occorre valutare la complessiva serie di indici concreti.
- Se la procedura di fermo è stata formalmente corretta, ciò non elimina la necessità che la convalida sia sorretta da una motivazione che dimostri il concreto pericolo di fuga; il rispetto delle forme non sostituisce la valutazione di rischio.
- In casi analoghi, chi impugna una decisione che declina la convalida del fermo deve dimostrare l'irragionevolezza o l'incoerenza della motivazione del giudice, non limitarsi a riproporre argomenti fattuali generici.
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