Sentenza n. 1025/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto al ricorrente la retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 605,28 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 249/2023, passata in giudicato, con cui gli era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 e il diritto al pagamento di € 605,28 oltre interessi legali. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere disposto il pagamento il 26 settembre 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con attribuzione delle spese al Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del tardivo adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Il giudice ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero applicando il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato l’incontestata fondatezza della pretesa azionata. Le spese sono state liquidate in € 250,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nella quantificazione il TAR ha considerato l’esiguo valore della controversia, il comportamento collaborativo del Ministero e la serialità di controversie analoghe trattate dagli stessi difensori, ritenendo giustificata una riduzione proporzionale del compenso.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001
Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta al ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
Il TAR richiama la disposizione, per analogia, quale criterio che giustifica una riduzione del compenso nei contenziosi seriali con identità di situazioni sostanziali, processuali e questioni trattate.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie, anche tardivamente, alla pretesa azionata in un giudizio di ottemperanza, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., se l’adempimento ha integralmente soddisfatto il ricorrente.
- L’adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio: se il ritardo nell’esecuzione rende fondata la domanda proposta, le spese possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di controversie seriali, il giudice può considerare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e la standardizzazione dell’attività difensiva, riducendo proporzionalmente il compenso rispetto all’impegno professionale concretamente richiesto.
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