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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19208/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda tre cartelle di pagamento, l'iscrizione a ruolo e la conseguente iscrizione ipotecaria relative a omessi versamenti IRPEG, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004. Le cartelle erano state emesse nei confronti del soggetto cedente/conferente e notificate alla società ricorrente quale coobbligata solidale, in ragione dell'acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda. La società ha impugnato la sentenza della CTR deducendo: 1) violazione delle norme sulla cessione d'azienda, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricostruito la vicenda come trasformazione societaria, mentre vi era stato un conferimento di ramo d'azienda con assunzione in solido delle obbligazioni; 2) violazione dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997, assumendo che, essendo l'iscrizione ipotecaria un atto con funzione esecutiva, avrebbe potuto eccepire il mancato beneficio della preventiva escussione del debitore principale, eccezione anche rilevabile d'ufficio; 3) violazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. 602/1973, sostenendo che le cartelle erano state formate solo nei confronti del debitore principale e non anche nei confronti della coobbligata, con carenza di legittimazione passiva della società destinataria della notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché l'eventuale errore della CTR sulla ricostruzione del negozio societario non incideva sul punto decisivo, ossia la responsabilità solidale della ricorrente per i debiti fiscali del soggetto cedente/conferente, responsabilità che era comunque pacifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo astrattamente opponibile dal coobbligato sussidiario il beneficium excussionis anche in sede di impugnazione della cartella, l'eccezione non è rilevabile d'ufficio ed era comunque tardiva, non essendo stata proposta in primo grado. Il terzo motivo è stato rigettato perché è sufficiente che l'avviso di accertamento sia notificato al soggetto passivo d'imposta; nei confronti del cessionario/conferitario, quale obbligato sussidiario, è legittima la notifica della cartella o dell'atto successivo dipendente dal ruolo già formato nei confronti del debitore principale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2555-2562 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la corretta qualificazione del trasferimento di azienda/ramo d'azienda e la conseguente responsabilità del cessionario o conferitario.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La Corte ribadisce che il coobbligato solidale sussidiario può opporre il beneficium excussionis anche in sede di impugnazione della cartella, ma l'eccezione è in senso proprio e non è rilevabile d'ufficio; va quindi tempestivamente proposta nel primo grado.

  • artt. 12 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È sufficiente la notifica della cartella al cessionario/conferitario quale obbligato sussidiario, poiché il titolo esecutivo e il ruolo si formano nei confronti del soggetto passivo d'imposta.

  • art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il ruolo costituisce il titolo esecutivo formato nei confronti del soggetto passivo d'imposta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata quale parametro dei vizi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, la responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti tributari del cedente può essere fatta valere mediante la notifica della cartella o dell'atto successivo dipendente dal ruolo, senza necessità che tali atti siano emessi anche nei suoi confronti come destinatario originario dell'accertamento.
  • Il beneficium excussionis del coobbligato solidale sussidiario può essere dedotto anche contro la cartella di pagamento, ma costituisce eccezione in senso proprio e stretto: non è rilevabile d'ufficio e deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito.
  • L'eventuale imprecisione della motivazione del giudice di merito sulla qualificazione del negozio traslativo non comporta accoglimento del ricorso se la responsabilità del soggetto ricorrente per il debito tributario risulta comunque correttamente affermata e il punto decisivo non è intaccato.
  • Ai fini della riscossione, il ruolo e il titolo esecutivo si formano nei confronti del soggetto passivo d'imposta; verso il successivo obbligato solidale o sussidiario è sufficiente la notifica dell'atto di riscossione derivato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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