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Sentenza

Sentenza n. 3092/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del CSM di revoca dalle funzioni di giudice onorario di pace presso la sede di Nola, nonché la precedente contestazione disciplinare e la successiva delibera definitiva di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (CSM)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio di appello è stato proposto contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso originario contro la prima delibera di revoca e la contestazione disciplinare, dopo che il CSM aveva revocato il precedente provvedimento, disposto la riammissione in servizio in esecuzione della sentenza del TAR e adottato una nuova delibera di revoca; il TAR aveva inoltre respinto i motivi aggiunti contro la nuova delibera. L'appellante ha dedotto, anzitutto, che le assenze dal servizio connesse alla mancata certificazione COVID avrebbero potuto produrre soltanto conseguenze retributive e non disciplinari; che gli ulteriori addebiti rientravano nel diritto di critica; e che i ritardi nel deposito delle decisioni erano contraddetti dalle precedenti valutazioni positive espresse in sede di conferma nell'incarico. Ha inoltre dedotto la violazione del termine perentorio annuale di conclusione del procedimento disciplinare previsto dal d.P.R. n. 198/2000, sostenendone la perdurante vigenza e applicabilità. Secondo l'appellante, tale regolamento non sarebbe stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 116/2017; il rinvio contenuto nell'art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 198/2000 all'art. 9, comma 5, della legge n. 374/1991 avrebbe natura dinamica; e non vi sarebbe incompatibilità sostanziale tra la disciplina regolamentare del procedimento e la nuova disciplina legislativa della revoca.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la valutazione del CSM circa la non compatibilità della prosecuzione dell'incarico, fondata su una pluralità di episodi. Ha attribuito rilievo disciplinare alla condotta del 19 ottobre 2021, quando l'appellante si era presentato in tribunale per celebrare l'udienza privo dei certificati vaccinali richiesti ed era stato respinto e allontanato dai Carabinieri. Ha inoltre ritenuto rilevanti i reiterati e oggettivi ritardi nel deposito delle sentenze, precisando che essi non erano contraddetti dalla precedente valutazione positiva resa in occasione della conferma, poiché quest'ultima si riferiva a un rapporto del 18 maggio 2020, mentre la delibera considerava condotte protrattesi sino al 2021. La questione relativa alla lettera nella quale si prospettava l'esistenza di un complotto internazionale dei fautori del vaccino è stata ritenuta non decisiva ai fini della revoca, indipendentemente dalla sua riconducibilità al diritto di critica. Quanto al termine procedimentale annuale, il Collegio ha affermato che non è decisiva la mancata abrogazione espressa del d.P.R. n. 198/2000. Occorre invece verificare la vigenza dell'art. 17, comma 9, del regolamento in relazione all'abrogazione della disposizione cui esso rinviava, ossia l'art. 9, comma 5, della legge n. 374/1991. Il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del d.lgs. n. 116/2017, il cui art. 21 prevede la revoca dei magistrati onorari senza stabilire un termine di estinzione del relativo procedimento. Ha escluso che potessero trovare applicazione gli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006, riferiti ai magistrati ordinari e, comunque, a fattispecie diverse dalla revoca. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata; l'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 9, d.P.R. n. 198/2000

    termine perentorio di conclusione del procedimento

    La disposizione regolamentare è stata esaminata in relazione al rinvio all'art. 9, comma 5, della legge n. 374/1991; secondo il giudice, la sua operatività è venuta meno per effetto dell'abrogazione della norma richiamata e della sopravvenienza della disciplina del d.lgs. n. 116/2017.

  • art. 9, comma 5, legge n. 374/1991

    È la disposizione richiamata dall'art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 198/2000; la sua abrogazione rileva ai fini della verifica della perdurante applicabilità del termine regolamentare.

  • art. 21 d.lgs. n. 116/2017

    Disciplina l'istituto della revoca dei magistrati onorari e non prevede un termine di estinzione del relativo procedimento.

  • art. 22 d.lgs. n. 116/2017

    È stato richiamato dall'appellante nell'ambito della nuova disciplina dei magistrati onorari, ma il Collegio ha ritenuto che non incida sulla controversia.

  • art. 33 d.lgs. n. 116/2017

    La mancata menzione espressa del d.P.R. n. 198/2000 non è stata ritenuta sufficiente a escludere l'abrogazione della disciplina regolamentare collegata alla norma legislativa abrogata.

  • artt. 21 e 22 d.lgs. n. 109/2006

    Le disposizioni, relative ai magistrati ordinari e a temi diversi dalla revoca, non sono applicabili al procedimento di revoca del magistrato onorario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La mancata abrogazione espressa di un regolamento non ne assicura la perdurante applicabilità quando la disposizione legislativa cui il regolamento rinvia sia stata abrogata e la disciplina sopravvenuta abbia regolato nuovamente la materia in modo incompatibile.
  • Nel procedimento di revoca dei magistrati onorari trova applicazione la disciplina speciale del d.lgs. n. 116/2017; in assenza di una previsione espressa, non può essere automaticamente applicato un termine di estinzione del procedimento desunto dalla disciplina previgente.
  • La legittimità della revoca dall'incarico di magistrato onorario può fondarsi su una valutazione complessiva di una pluralità di condotte, comprendenti sia episodi di rilievo disciplinare sia reiterati ritardi nel deposito dei provvedimenti.
  • Una precedente valutazione positiva resa ai fini della conferma nell'incarico non preclude la successiva valutazione negativa quando le condotte oggetto della revoca siano riferite a un periodo successivo o comunque diverso da quello considerato nella precedente valutazione.
  • La rilevanza disciplinare della condotta di accesso vietato al luogo di lavoro per mancanza della certificazione richiesta può essere distinta dalle conseguenze meramente retributive delle assenze dal servizio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProcedimento disciplinareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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