Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48384/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si deduceva la mancanza del dolo specifico richiesto dalla norma; inoltre si sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, per violazione dell'art. 3, comma 2, Cost., in quanto la norma equiparerebbe l'omessa presentazione della dichiarazione e la presentazione effettuata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine, con identico trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità: l'equiparazione è legittima in quanto rientra nella discrezionalità legislativa e il termine di 90 giorni costituisce un termine ulteriore per adempiere, non una causa di non punibilità. Sulla questione del dolo specifico, la Corte ha confermato la motivazione delle precedenti corti: il comportamento reiterato (mancato versamento IVA negli anni precedenti e successivi, mancata comunicazione dell'opzione per il regime forfettario alla SIAE, dichiarazione effettuata solo dopo verifica) dimostra la medesima logica evasiva e l'elemento soggettivo richiesto. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    L'art. 5 prevede il reato di omessa dichiarazione e richiede dolo specifico; il comma 2 prevede che la presentazione entro 90 giorni sia considerata diversa dall'omissione, mentre la presentazione oltre 90 giorni si equipara all'omessa dichiarazione. La Corte interpreta il termine di 90 giorni come termine ulteriore per adempiere e come parametro per individuare il momento consumativo del reato, non come causa di non punibilità.

  • Costituzione, art. 3, comma 2

    La presunta violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento tra omessa dichiarazione e dichiarazione oltre 90 giorni non è ravvisata: la differenziazione rientra nella discrezionalità legislativa e risponde a ragioni proporzionate di politica criminale.

  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7

    Ai fini tributari le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide (con applicazione di sanzioni amministrative per il ritardo); quelle presentate oltre 90 giorni si considerano omesse ai fini penali ma comunque costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dichiarate. La Corte richiama questa disposizione per giustificare la distinzione normativa e la funzione del termine di 90 giorni.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 (Pollastrelli, Rv. 269635)

    Principio secondo cui il termine di 90 giorni non configura una causa di non punibilità ma determina il momento consumativo dell'omessa dichiarazione; richiamato dalla Corte come precedente consolidato.

Massime di principio

  • La disposizione che considera omessa la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza è legittima: il termine di 90 giorni è un periodo supplementare per adempiere e non una causa di non punibilità.
  • In casi analoghi il giudice può desumere il dolo specifico da una condotta complessiva e ripetuta (es. mancato versamento IVA in anni anteriori e successivi, omissioni sistematiche, mancata comunicazione di opzioni fiscali), anche se l'atto contestato è un'omessa dichiarazione.
  • Per contrastare un'accusa di dolo specifico è efficace dimostrare che l'omissione era un evento isolato, la presenza di cause oggettive o di buona fede, o che la dichiarazione è stata presentata entro i 90 giorni utili.
  • La produzione di dichiarazioni tardive oltre 90 giorni non impedisce comunque l'accertamento delle imposte; tali dichiarazioni possono essere utilizzate come titolo per la riscossione, pur integrando rilevanza penale se il ritardo eccede i 90 giorni.
  • In sede di ricorso per cassazione, le questioni di costituzionalità manifestamente infondate vengono rigettate rapidamente; occorre quindi articolare profili nuovi e solidi per superare la presunzione di legittimità della scelta legislativa.
  • Se il comportamento del contribuente viene qualificato come sintomo di una gestione irregolare complessiva (ad es. omissione di comunicazioni obbligatorie), questo rafforza l'affermazione del dolo specifico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.