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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19516/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, legge fall.) per avere omesso di conservare, consegnare o avere occultato l'intero impianto contabile della sua ditta individuale dichiarata fallita, impedendo così al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due distinti atti, che la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata al più come bancarotta semplice perché aveva comunque consegnato una dichiarazione dei redditi (modello unico) e che mancava il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; ha inoltre contestato la valutazione del dolo specifico riferita a presunte omissioni circa il patrimonio personale e ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aspecifici. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente descritto un atteggiamento complessivo di reticenza e la mancata produzione di qualsiasi documentazione utile al curatore (ad eccezione del modello unico), il che conferma la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e di impedire la ricostruzione del patrimonio. Ha altresì confermato la legittima negazione delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi a loro favore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare

    Norma che punisce la bancarotta fraudolenta documentale per l'omissione, distruzione o occultamento delle scritture contabili tali da impedire la ricostruzione del patrimonio. La Corte l'ha interpretata in senso da ritenere sussistente il dolo specifico quando dalle omissioni e dalla totale carenza documentale emerga l'intento di recare pregiudizio ai creditori e di ostacolare l'accertamento patrimoniale.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti con conclusioni scritte; applicata per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; ne consegue la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) qualora l'inammissibilità derivi da profili di colpa nell'impugnazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che ha reso più stringenti i requisiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche: non è più sufficiente lo stato di incensuratezza, sono necessari elementi o circostanze positive. La Corte ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti per l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 39566/2017; Sez. 3, n. 44071/2014)

    Decisioni che confermano il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e non può basarsi solo sull'assenza di precedenti; sono state richiamate a supporto della valutazione negativa delle attenuanti nel caso di specie.

Massime di principio

  • La mera omissione nella consegna di alcune scritture non esclude la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale se, nel complesso, emerge un comportamento reticente volto a impedire la ricostruzione del patrimonio: il dolo specifico può essere desunto dalla totale mancanza di documentazione e dalla condotta complessiva dell'imprenditore.
  • Per distinguere tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale è necessario valutare non solo il singolo atto (es. mancata consegna di un documento) ma l'insieme degli elementi probatori che possano indicare l'intento di recare pregiudizio ai creditori o di ostacolare gli accertamenti patrimoniali.
  • Le attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., richiedono elementi positivi specifici oltre all'assenza di precedenti: la loro mancata concessione è legittima se non emergono circostanze favorevoli.
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e adeguatamente motivati; motivi aspecifici o vaghi determinano l'inammissibilità del ricorso e possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipenda da profili di colpa dell'impugnante, il giudice può irrogare un versamento alla Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali.

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