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Sentenza

Sentenza del 23/04/2021 n. 10855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sospensione dell'esercizio per 16 giorni per aver effettuato, tra aprile 1998 e febbraio 2006, vendite senza emissione di scontrino fiscale; deduzione dell'insussistenza del presupposto per la sanzione, della prescrizione delle violazioni anteriori e dell'incompetenza del Direttore dell'Agenzia di Modica

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 nella sua versione previgente alle modifiche del d.l. n. 262/2006 per le violazioni constatate anteriormente alla decorrenza della novella; ha escluso che l'art. 33 d.l. n. 269/2003 abbia abrogato l'art. 12, comma 2, essendo discipline autonome; ha poi valutato che la successiva modifica normativa (legge n. 244/2007) che ha aumentato da tre a quattro il numero di violazioni necessarie e ha introdotto il requisito dei "giorni diversi" si applica retroattivamente ma non giova al ricorrente perché, nel quinquennio rilevante, risultavano sei violazioni in giorni diversi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese (euro 5.000 oltre spese prenotate a debito) e rigetto del ricorso

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    Principio generale del favore della norma sopravvenuta quando più favorevole; tuttavia l'applicazione è esclusa se la novella contiene una specifica disciplina transitoria che ne impedisce la retroattività

  • art. 12 d.lgs. n. 471/1997

    Prevedeva la sospensione della licenza o autorizzazione in caso di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere scontrino/ricevuta fiscale nel quinquennio; oggetto delle successive modifiche legislative che hanno inciso sulla massa minima di violazioni e sulle modalità di esecuzione

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 262/2006 (convertito)

    Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente: "2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi"

    La Corte ha rilevato che questa riscrittura della norma è disciplinata da una clausola transitoria che ne limita l'applicazione alle violazioni constatate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (29/11/2006), perciò non applicabile alle contestazioni anteriori al 2/10/2006

  • art. 1, comma 8-bis d.l. n. 262/2006 (commi 2-bis, 2-ter, 2-quater aggiunti all'art. 12)

    Ha stabilito la competenza della direzione regionale per l'adozione della sospensione, i termini di notifica e le modalità di esecuzione; anch'essa soggetta alla disciplina transitoria che limita la sua applicazione alle violazioni constatate dopo la data di efficacia

  • art. 8 ter (clausola transitoria) d.l. n. 262/2006

    "Le disposizioni ... si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti"

    Impone che la novella del 2006 non si applichi alle violazioni già constatate prima dell'entrata in vigore, escludendo così la retroattività del nuovo testo dell'art. 12 per quei fatti

  • art. 33, comma 11, d.l. n. 269/2003

    Introduce un diverso istituto sanzionatorio (sospensione per contribuenti non aderenti al concordato), con limiti di importo e competenza del direttore regionale; la Corte ha affermato che non abroga l'art. 12, ma coesiste come disciplina autonoma

  • art. 1, comma 269, L. n. 244/2007

    "All'articolo 12 ... al comma 2, dopo le parole: 'un quinquennio' la parola: 'tre' è sostituita dalla seguente: 'quattro' e dopo le parole: 'lo scontrino fiscale' sono inserite le seguenti: 'compiute in giorni diversi,'"

    Modifica diretta dell'art. 12 che non reca clausola transitoria e pertanto si applica retroattivamente e anche in corso di giudizio; si considera norma più favorevole ma è utile al ricorrente solo se i fatti non soddisfano il nuovo requisito (qui invece le sei violazioni in giorni diversi rendono la modifica ininfluente)

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    Norma che disciplina la contestazione delle violazioni (richiamata per determinare il momento della contestazione utile ai fini del quinquennio)

  • art. 63, D.P.R. 26/10/1972, n. 633

    Richiamato in relazione ai compiti di esecuzione e verifica dell'adempimento della sospensione da parte dell'Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato con riferimento all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di ricorso principale, se dovuto

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di contestazione delle violazioni rispetto alla data di entrata in vigore della norma sopravvenuta: una clausola transitoria può impedire l'applicazione della nuova disciplina anche se più favorevole.
  • La regola generale del favore della norma sopravvenuta (ius superveniens) trova applicazione salvo che la novella non sia espressamente limitata da disposizioni transitorie o non modifichi direttamente la disciplina sostanziale con effetti stabiliti retroattivamente.
  • Norme sanzionatorie diverse (es. art. 12 vs art. 33 d.l.) possono coesistere se hanno presupposti e finalità differenti; l'eventuale introduzione di un nuovo istituto non implica l'abrogazione implicita di quello precedente salvo chiara volontà legislativa.
  • Quando la novella aumenta la soglia di responsabilità (es. da 3 a 4 violazioni) e/o richiede requisiti aggiuntivi (es. "in giorni diversi"), essa si applica retroattivamente se non prevede transizione; tuttavia il vantaggio è concreto solo se i fatti materiali non soddisfano il nuovo requisito.
  • La prescrizione di violazioni più remote può essere irrilevante se, nel quinquennio rilevante, risultano comunque un numero sufficiente di violazioni per integrare il presupposto della sanzione; valutare l'insieme delle constatationi nel quinquennio e non solo le singole violazioni antiche.
  • Controllare la competenza dell'organo che ha adottato il provvedimento (direttore locale vs direzione regionale) alla luce delle modifiche legislative e dei termini di notifica previsti: cambi di competenza possono essere introdotti da successive norme ma occorre valutare la loro efficacia temporale.

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