Sentenza n. 204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione prima, n. 316/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro mesi, irrogata al Sovrintendente della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva impugnato la sanzione disciplinare deducendo, in primo grado, la tardività dell'azione disciplinare e la violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento; il difetto di motivazione, istruttoria e ponderazione delle proprie memorie difensive e dei precedenti di servizio; nonché l'erronea ricostruzione dei fatti. In appello ha contestato: l'applicabilità, anziché della disciplina speciale del d.P.R. n. 737/1981, degli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente tardività della contestazione; l'utilizzabilità degli accertamenti penali nel procedimento disciplinare e l'omessa considerazione delle incongruenze nelle denunce e testimonianze; la sostanziale coincidenza tra la deliberazione disciplinare iniziale, annullata in autotutela, e quella successiva, nonché l'insufficiente motivazione dell'aumento della sospensione da due a quattro mesi; infine, l'impossibilità di rinunciare utilmente alla prescrizione penale dopo la riqualificazione dei reati.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha affermato che il personale della Polizia di Stato, essendo in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, è escluso dall'ambito soggettivo generale di tale decreto; l'art. 54-bis, riferito al solo whistleblowing, non consente di estendere al personale non privatizzato le norme generali sul rapporto di lavoro pubblico. Si applica quindi la disciplina speciale del d.P.R. n. 737/1981, compresa la pregiudizialità penale prevista dall'art. 11 e il termine di 120 giorni dall'acquisizione della sentenza penale irrevocabile previsto dall'art. 9, comma 6. Il procedimento disciplinare è rimasto sospeso fino all'irrevocabilità della sentenza penale e la riattivazione è avvenuta tempestivamente, decorrendo il termine dalla conoscenza qualificata della sentenza mediante acquisizione della copia conforme. È stata ritenuta legittima l'utilizzazione degli atti e degli accertamenti raccolti nel procedimento penale conclusosi per prescrizione, purché l'amministrazione proceda a una valutazione autonoma e garantisca il confronto con le deduzioni dell'incolpato. Nel caso concreto il Consiglio di disciplina aveva esaminato le memorie difensive, aveva anche ridimensionato l'attendibilità di alcuni testimoni e aveva fondato la sanzione soprattutto sulla frequentazione del dipendente con un soggetto gravato da precedenti penali e sull'accesso non autorizzato a un server della Polfer mediante credenziali altrui. La deliberazione rieditata non era identica alla precedente annullata in autotutela, perché presentava un apparato motivazionale più ampio e autonomo; anche la quantificazione della sospensione era stata adeguatamente ponderata ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 737/1981. Il riferimento alla possibilità di rinunciare alla prescrizione penale costituiva un obiter dictum e, comunque, non era stata dimostrata l'ipotetica assoluzione nel merito. Le spese, pari a 4.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Esclude il personale della Polizia di Stato, in regime di diritto pubblico, dall'ambito applicativo generale del decreto legislativo.
art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001
La disposizione, riferita alla tutela del whistleblower, ha carattere eccezionale e non consente di estendere al personale non privatizzato le norme generali del d.lgs. n. 165/2001.
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Non si applica al personale della Polizia di Stato, cui si applica la disciplina speciale del d.P.R. n. 737/1981.
art. 11 d.P.R. n. 737/1981
Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Prevede la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in presenza di contemporanea pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti.
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il termine decorre dalla conoscenza qualificata dell'amministrazione, coincidente con l'acquisizione della copia conforme della sentenza penale irrevocabile.
art. 13 d.P.R. n. 737/1981
Impone la ponderazione dell'entità della sanzione disciplinare in rapporto alla figura professionale dell'appartenente e alla gravità obiettiva dei fatti.
art. 157, comma 7, c.p.
La possibilità di rinunciare alla prescrizione, richiamata dal giudice di primo grado, costituiva un obiter dictum e non era decisiva per la legittimità della sanzione disciplinare.
art. 26 c.p.a.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il personale della Polizia di Stato, in quanto personale in regime di diritto pubblico escluso dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è soggetto alla disciplina speciale del d.P.R. n. 737/1981; non gli si applica l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, né tale applicazione può essere ricavata estensivamente da una disposizione eccezionale riguardante il whistleblowing.
- Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 737/1981, quando gli stessi fatti sono oggetto di procedimento penale e disciplinare nei confronti di un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione irrevocabile del procedimento penale.
- Il termine per sottoporre il dipendente della Polizia di Stato a procedimento disciplinare, quando i fatti emergono da un procedimento penale, decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile da parte dell'amministrazione, normalmente coincidente con l'acquisizione della relativa copia conforme.
- Gli atti e gli accertamenti raccolti in un procedimento penale conclusosi con proscioglimento per prescrizione possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare, poiché la prescrizione non equivale a un'assoluzione e non ne elimina l'efficacia probatoria; l'amministrazione deve tuttavia compiere una valutazione autonoma delle risultanze, procedere a un'istruttoria propria e confrontarsi con le deduzioni difensive dell'incolpato.
- L'annullamento in autotutela di una precedente deliberazione disciplinare non impedisce la riedizione del potere quando il nuovo provvedimento si fondi su un autonomo e significativamente diverso apparato motivazionale, anche se giunge alla medesima individuazione dei fatti disciplinarmente rilevanti.
- La quantificazione della sanzione disciplinare è legittima quando l'amministrazione esplicita la ponderazione tra la gravità obiettiva dei fatti e la posizione professionale dell'incolpato, anche in presenza di una precedente deliberazione annullata in autotutela.
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