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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06952/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un condannato per bancarotta fraudolenta che aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; il tribunale di sorveglianza aveva però rigettato la richiesta, ammettendolo ex officio alla detenzione domiciliare, ritenendo non ancora raggiunta una sufficiente evoluzione positiva della personalità. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, per quanto emerge dal testo, che vi fossero elementi favorevoli alla concessione della misura più ampia e meno contenitiva, dunque alla risocializzazione in forma di affidamento in prova. La Corte, nel motivare la propria decisione, richiama il quadro normativo e giurisprudenziale sull'affidamento in prova, sottolineando che il giudizio prognostico deve tenere conto anche della condotta successiva al reato, ma resta rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione logica e adeguata. Nel caso concreto, il tribunale aveva valorizzato l'assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime, l'ambiguità dell'atteggiamento verso gli operatori del servizio sociale e la scarsa presa di coscienza del disvalore dei fatti, ritenendo persistente una pericolosità sociale incompatibile con l'affidamento; il ricorso replicava, in sostanza, sostenendo una diversa lettura di tali elementi e la sussistenza dei presupposti per la misura richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del tribunale di sorveglianza fosse sorretto da motivazione immune da vizi logici, espressione di una valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento andava proposta all'autorità che lo aveva emesso, ai sensi degli artt. 666, comma 7, e 678, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione, ammissibile quando, sulla base dell'osservazione della personalità e/o del comportamento successivo al fatto, possa ritenersi che contribuisca alla rieducazione e prevenga la commissione di altri reati.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    La detenzione domiciliare è richiamata come misura più contenitiva, praticabile quando non sia adeguatamente riscontrato il presupposto dell'emenda richiesto per l'affidamento in prova.

  • art. 50 l. 26 luglio 1975, n. 354

    La semilibertà presuppone una prognosi favorevole di graduale reinserimento sociale, legata ai progressi trattamentali o al percorso di emancipazione dalla devianza.

  • art. 666, comma 7, c.p.p.

    La richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento va rivolta all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento stesso.

  • art. 678, comma 1, c.p.p.

    In materia di sorveglianza richiama la competenza dell'autorità che ha emesso il provvedimento anche per gli aspetti esecutivi e incidentali come la sospensione.

Massime di principio

  • In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico sulla riuscita della misura deve considerare non solo la gravità del reato e i precedenti, ma anche la condotta tenuta dal condannato dopo il fatto.
  • La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve comparare gli elementi favorevoli e sfavorevoli alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva.
  • L'affidamento in prova richiede che il processo di emenda sia almeno significativamente avviato; non è necessario il pieno ravvedimento, ma devono emergere segnali concreti di positiva evoluzione della personalità.
  • Quando il giudice di sorveglianza fonda il diniego su una motivazione logica, coerente e aderente alle risultanze procedimentali, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito.
  • Se non risultano adeguati i presupposti per la misura più ampia, il giudice può orientarsi verso una misura alternativa più contenitiva, purché idonea a contenere il pericolo di recidiva e coerente con le esigenze rieducative.
  • Le domande incidentali di sospensione dell'esecuzione devono essere proposte al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non alla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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