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Sentenza

Sentenza n. 4035/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019; d) dell’Accordo del 7.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) del Decreto del Direttore Generale dell''area sanità e sociale della Regione del Veneto n. 172 del 13.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Veneto con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202301135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla ripartizione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022, il decreto della Regione Veneto del 13 dicembre 2022 di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano e dei relativi importi, nonché gli atti presupposti, inclusi quelli delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione del fatturato 2015-2018. La controversia riguardava gli obblighi di payback sanitario posti a carico dei fornitori di dispositivi medici ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. 78/2015 e dell'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha depositato attestazioni del pagamento alla Regione Veneto della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il pagamento della quota ridotta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della decisione giudiziale e facendo venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta. Tuttavia, il pagamento non ha costituito piena soddisfazione della pretesa originaria, che consisteva nell'annullamento degli atti impugnati al fine di non dover effettuare alcun pagamento; pertanto, non ricorrevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, configurabile solo in presenza dell'annullamento d'ufficio degli atti oggetto della domanda demolitoria o di una sostanziale integrale soddisfazione della pretesa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici correlati al superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di ripartizione degli oneri di ripiano tra le aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato tra le disposizioni fondative degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Consente di assolvere gli obblighi di payback mediante il pagamento della quota ridotta del 25 per cento e prevede, a determinate condizioni, la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per avvisare le parti della possibile diversa qualificazione dell'esito processuale come improcedibilità anziché cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Il pagamento di una somma dovuta in forza dell'atto amministrativo impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta dell'annullamento richiesto.
  • Il pagamento successivo alla proposizione del ricorso non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: tale esito presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata o l'eliminazione dell'atto impugnato, mentre il pagamento parziale o ridotto non soddisfa la domanda originaria diretta a evitare integralmente il pagamento.
  • Quando il ricorrente, dopo l'introduzione del giudizio, aderisce a una disciplina sopravvenuta che consente di definire l'obbligazione mediante il pagamento di una quota ridotta, il ricorso contro gli atti presupposti può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se la nuova situazione rende definitivamente inutile la pronuncia di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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