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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38014/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pasqua ha chiesto la riparazione ex art. 314 cod.proc.pen. per presunta ingiusta detenzione: fermo il 4/12/2010, custodia cautelare in carcere convalidata il 16/12/2010, sostituzione con arresti domiciliari il 4/1/2011 e successiva sostituzione con obbligo di dimora il 13/4/2012 (revocato il 31/10/2012). Il Tribunale di Paola lo ha poi assolto definitivamente con sentenza del 15/1/2015, irrevocabile il 1/3/2018. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda ritenendo sussistente una colpa grave ostativa al risarcimento, sulla base di attività captative, osservazioni e contatti telefonici che avrebbero indicato una contiguità del ricorrente con il circuito delinquenziale locale. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione lamentando carenza di motivazione e mancata specificazione della condotta gravemente colposa e della contiguità con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello e rinviato per nuovo giudizio. Secondo la Cassazione, il giudice della riparazione deve valutare ex ante se la condotta del detenuto abbia causato la falsa apparenza di responsabilità penale, ma non può ritenere provati fatti non considerati o esclusi dal giudice della cognizione. Nell'ipotesi concreta la Corte d'appello si è limitata a enunciare genericamente contatti telefonici e riferimenti di terzi al Pasqua, senza indicare quale specifica condotta del ricorrente fosse stata gravemente colposa e come tale condotta avesse concorso a determinare o mantenere la misura cautelare; pertanto la motivazione è insufficiente e la decisione va rinnovata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; costituisce la base della domanda dell'istante. La sua applicazione richiede l'accertamento dell'ingiustizia della detenzione e la verifica delle eventuali cause di esclusione (dolo o colpa grave del detenuto).

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen.

    Motivi di cassazione invocati dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha esaminato il profilo motivazionale e ha ritenuto la decisione della Corte d'appello carente nella specificazione dei fatti e del nesso causale.

  • artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme penali in base alle quali erano contestati i reati (illeciti in materia di stupefacenti); costituiscono il contesto fattuale che ha determinato l'adozione delle misure cautelari contro il ricorrente.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese) e Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Giurisprudenza citata per i criteri di valutazione del giudice della riparazione: il giudice deve operare una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto dimostrati.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. va valutata con un'analisi ex ante autonoma rispetto al giudizio penale, centrata sul fatto se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza di pericolosità o responsabilità.
  • Il giudice della riparazione può considerare il materiale probatorio del processo penale ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso o non ha considerato dimostrati.
  • Per escludere l'indennizzo per "colpa grave" è necessaria una motivazione puntuale che indichi la condotta specifica del richiedente e come tale condotta abbia concretamente favorito l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Elementi generici quali menzioni in conversazioni altrui o contatti telefonici non specificati non sono di per sé sufficienti a dimostrare la contiguità a circuiti delinquenziali; occorre dimostrare il nesso causale tra comportamento e ingiusta detenzione.
  • Se la motivazione della pronuncia di rigetto è generica o manca di elementi causalmente rilevanti, la decisione è annullabile e la controversia va rimessa al giudice di merito per nuovo esame con motivazione adeguata.

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