Cassazione Penale, Sentenza n. 4149/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna emessa dalla Corte d\'appello di Lecce per il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav., contestando in particolare: 1) che l\'attività fosse regolare (esistenza di SCIA per noleggio fuori concessione, prenotazioni da alberghi convenzionati, posizionamento temporaneo degli ombrelloni e smontaggio a fine giornata); 2) che sussistesse errore scusabile ai sensi dell\'art. 5 cod. pen. (posizionamento fatto per evitare assembramenti); 3) che fosse stato correttamente ammesso il pagamento dell\'oblazione ex art. 162-bis cod. pen. in quanto si trattava di beni mobili rimovibili; 4) che la pena inflitta fosse sproporzionata senza adeguata motivazione. I fatti accertati in primo grado e rinnovati in appello riguardavano l\'occupazione abusiva di due aree demaniali marittime (672 mq e 711 mq) con 110 ombrelloni, 75 lettini, 6 sdraio, 23 sedie e due pali con fari (questi ultimi infissi nel cemento e non rimossi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, contestazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che la Corte territoriale avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie (sopralluogo, assenza di clienti al momento del posizionamento, rilevante estensione dell\'area occupata, continuità e natura commerciale dell\'attività). Ha escluso l\'applicabilità dell\'oblazione per la "gravità del fatto", per la persistenza delle conseguenze dannose (pali con fari infissi nel cemento) e per la recidiva dell\'imputato. Ha inoltre rigettato la tesi dell\'errore scusabile, osservando che le ragioni addotte riguardavano i motivi dell\'azione e non l\'ignoranza inevitabile della norma penale. Conseguentemente la sentenza d\'appello che aveva condannato Lucrezio alla pena di quattro mesi di arresto è confermata nella sostanza e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
requisitoria redatta ai sensi dell\'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Si segnala solo per la forma processuale: la requisitoria del Pm è stata redatta ai sensi della norma citata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
violazione dell\'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte ha risposto che molte censure erano in realtà contestazioni di fatto (non ammissibili) e che la motivazione di merito era logica e congrua
art. 54 cod. nav.
reato contestato dagli artt. 54, 1161 cod. nav.
Riferimento al titolo della responsabilità penale per il fatto commesso in materia di demanio marittimo; la Corte ha confermato che la condotta integrava il reato per le modalità e la continuità dell\'occupazione
art. 1161 cod. nav.
La Corte ha interpretato l\'art. 1161 come comprensivo della collocazione, anche giornaliera, di strutture balneari (ombrelloni, lettini ecc.) per attività commerciale continuativa che impedisce l\'uso della spiaggia ai terzi
art. 5 cod. pen.
violazione in relazione all\'art. 5 cod. pen.
La Corte ha osservato che la dedotta esigenza di evitare assembramenti è motivazione dell\'azione, non costituisce ignoranza inevitabile della legge penale (errore scusabile) prevista dall\'art. 5
art. 162-bis cod. pen.
violazione in relazione all\'art. 162-bis cod. pen.
La Corte ha escluso l\'accesso all\'oblazione in presenza della "gravità del fatto" (ampia estensione dell\'occupazione), della persistenza delle conseguenze dannose (pali infissi nel cemento) e della recidiva
artt. 132, 133 cod. pen.
violazione in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in tema di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la scelta del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell\'imputato
art. 99, comma 4, cod. pen.
recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva sulla base dei precedenti penali, elemento ostativo all\'oblazione e aggravante ai fini della pena
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen. la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria
Applicata dalla Corte di legittimità per disporre l\'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e della sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La collocazione continuativa e commerciale di ombrelloni, lettini e simili su spiaggia demaniale integra il reato di occupazione abusiva ex art. 1161 cod. nav., anche se gli arredi sono destinati a noleggio giornaliero e indipendentemente dalla presenza effettiva dei clienti al momento del controllo
- La semplice esistenza di una SCIA per noleggio o la prenotazione degli ombrelloni da parte di terzi non legittima l\'occupazione di area demaniale senza l\'autorizzazione competente (es. del Capo di Compartimento)
- Le ragioni di opportunità o di prevenzione (es. evitare assembramenti) costituiscono motivi che spiegano la condotta ma non configurano di per sé un errore scusabile di diritto penale
- L\'oblazione ex art. 162-bis cod. pen. può essere respinta per la "gravità del fatto", per la persistenza delle conseguenze dannose (presenza di manufatti non rimossi) e per la recidiva; la possibilità di rimuovere beni mobili non è automatica se risultano effettivamente permanenti o se il fatto è grave
- Le valutazioni di fatto e di merito (sopralluoghi, consistenza dell\'occupazione, attendibilità delle testimonianze, esistenza di elementi concreti come pali infissi) sono difficilmente rivedibili in Cassazione: i ricorsi che si fondano su ricostruzioni alternative dei fatti sono spesso inammissibili
- Chi impugna in Cassazione deve fondare i propri motivi su questioni di diritto o su carenze logico-giuridiche della motivazione, non su semplici contestazioni dei dati probatori accertati in sede di merito
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