Ordinanza n. 10005/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, seguito dall’accoglienza presso un CAS
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio delle Amministrazioni sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. In corso di giudizio, la Prefettura ha comunicato di avere accolto l’interessato presso un CAS in data 11 maggio 2026 e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, invece, ha insistito per l’accoglimento della domanda. Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento espresso adottato dall’Amministrazione per verificare la rilevanza della sopravvenuta accoglienza ai fini della decisione sull’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il giudizio e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. Ha onerato l’Amministrazione di depositare il provvedimento espresso adottato nei confronti del ricorrente in data 11 maggio 2026, ritenendolo necessario per decidere sulla domanda e sulla richiesta dell’Amministrazione di dichiarare cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
d.lgs. n. 142/2015
La disciplina richiamata costituisce la base normativa del circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo; il provvedimento non ne espone ulteriori profili interpretativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione comunica di avere successivamente adottato un provvedimento favorevole o satisfattivo, il giudice può rinviare la decisione e ordinare il deposito del provvedimento espresso per verificare se sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La mera comunicazione dell’avvenuta accoglienza dell’interessato non è di per sé sufficiente a definire il giudizio quando il ricorrente insiste per la decisione: occorre acquisire il provvedimento amministrativo espresso e valutarne il contenuto rispetto alla domanda proposta.
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