Sentenza del 17/08/2016 n. 5010 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento induttivo - Art. 39, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973 - Determinazione del reddito - Costi d'impresa - Computo - Necessità - Sussiste - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, nell'accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio finanziario può riconoscere soltanto i costi regolarmente annotati e comprovati con elementi certi. In assenza di tale prova, i componenti negativi non possono essere considerati ai fini della determinazione del reddito. Il principio limita quindi la possibilità di dedurre costi meramente presunti o non documentati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Il tema centrale è il riconoscimento dei costi d'impresa e degli altri componenti negativi nella determinazione del reddito. Secondo il principio richiamato, l'Ufficio non dispone di un potere discrezionale generale per dedurre costi non adeguatamente provati: il contribuente deve fornire una prova certa e ampia della loro effettiva esistenza, inerenza e corretta contabilizzazione.
Norme richiamate
Art. 39, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Accertamento analitico-induttivo del reddito
La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando la contabilità presenta elementi inattendibili o emergono presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non attribuisce all'Ufficio libertà assoluta nella determinazione dei costi deducibili.
Art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Regole generali sui componenti del reddito d'impresa
La deduzione dei componenti negativi richiede che essi siano effettivi, inerenti, correttamente imputati e adeguatamente documentati. L'Ufficio deve riconoscere soltanto i costi per i quali il contribuente fornisca una prova certa, senza poterli determinare in via meramente discrezionale.
Massime di principio
- In caso di accertamento analitico-induttivo, la ricostruzione del reddito non comporta automaticamente il riconoscimento di costi non documentati.
- Il contribuente che intende dedurre costi d'impresa deve conservarne e produrne una prova concreta, coerente e verificabile, oltre alla corretta annotazione contabile.
- La mera registrazione contabile di un costo può non essere sufficiente se l'Amministrazione ne contesta effettività, inerenza o entità.
- L'Ufficio non può però determinare arbitrariamente i costi: deve attenersi ai costi effettivamente provati e ai requisiti previsti dalla normativa fiscale.
- In una situazione analoga, la posizione del contribuente è più solida se dispone di fatture, contratti, pagamenti tracciabili, documentazione dell'inerenza e altri elementi idonei a dimostrare il costo.
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