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Sentenza

Sentenza del 17/08/2016 n. 5010 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento induttivo - Art. 39, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973 - Determinazione del reddito - Costi d'impresa - Computo - Necessità - Sussiste - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, nell'accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio finanziario può riconoscere soltanto i costi regolarmente annotati e comprovati con elementi certi. In assenza di tale prova, i componenti negativi non possono essere considerati ai fini della determinazione del reddito. Il principio limita quindi la possibilità di dedurre costi meramente presunti o non documentati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Il tema centrale è il riconoscimento dei costi d'impresa e degli altri componenti negativi nella determinazione del reddito. Secondo il principio richiamato, l'Ufficio non dispone di un potere discrezionale generale per dedurre costi non adeguatamente provati: il contribuente deve fornire una prova certa e ampia della loro effettiva esistenza, inerenza e corretta contabilizzazione.

Norme richiamate

  • Art. 39, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Accertamento analitico-induttivo del reddito

    La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando la contabilità presenta elementi inattendibili o emergono presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non attribuisce all'Ufficio libertà assoluta nella determinazione dei costi deducibili.

  • Art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Regole generali sui componenti del reddito d'impresa

    La deduzione dei componenti negativi richiede che essi siano effettivi, inerenti, correttamente imputati e adeguatamente documentati. L'Ufficio deve riconoscere soltanto i costi per i quali il contribuente fornisca una prova certa, senza poterli determinare in via meramente discrezionale.

Massime di principio

  • In caso di accertamento analitico-induttivo, la ricostruzione del reddito non comporta automaticamente il riconoscimento di costi non documentati.
  • Il contribuente che intende dedurre costi d'impresa deve conservarne e produrne una prova concreta, coerente e verificabile, oltre alla corretta annotazione contabile.
  • La mera registrazione contabile di un costo può non essere sufficiente se l'Amministrazione ne contesta effettività, inerenza o entità.
  • L'Ufficio non può però determinare arbitrariamente i costi: deve attenersi ai costi effettivamente provati e ai requisiti previsti dalla normativa fiscale.
  • In una situazione analoga, la posizione del contribuente è più solida se dispone di fatture, contratti, pagamenti tracciabili, documentazione dell'inerenza e altri elementi idonei a dimostrare il costo.

Testo integrale

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