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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24079/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Serio impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la sua istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto di frantumazione posto sotto sequestro. Denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p. e travisamento del fatto, sostenendo che il decreto di sequestro riguardasse solo la cava di estrazione e non l'impianto di frantumazione, che quest'ultimo opererebbe solo la riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee e pertanto non richiederebbe autorizzazioni ai sensi dell'art. 208, comma 15, d.lgs. 152/2006; infine sosteneva che il periculum in mora non sussisterebbe o andrebbe valutato concretamente e che l'uso con materiali provenienti da altri siti non inciderebbe sulle esigenze cautelari relative alla cava.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p.: il ricorrente ha agito in proprio pur essendo il decreto di sequestro riferito ai beni della società, perciò mancava l'interesse concreto alla restituzione del bene (che solo la società avrebbe potuto chiedere). Inoltre il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche nel merito perché non ha confutato né affrontato la motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha poi richiamato il principio per cui, in caso di sequestro preventivo, l'uso del bene sequestrato è incompatibile con lo scopo della misura; ha rilevato l'assenza dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni necessari per l'utilizzo dell'impianto (decadenza dei titoli dall'aprile 2018 e provvedimenti di sospensione) e l'omissione della prova di acquisto dei materiali esterni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per l'istanza avanzata al riesame del provvedimento cautelare; utilizzata dall'indagato quale titolo formale per impugnare il sequestro.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Interpretata come norma che delimita chi è legittimato a proporre il riesame del provvedimento cautelare: l'imputato, la persona cui le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione; la Corte ha richiamato che lo scopo dell'istituto è la restituzione del bene al titolare effettivo.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma concernente il sequestro preventivo e il periculum in mora; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse valutato correttamente l'esistenza del pericolo e i presupposti per negare l'autorizzazione all'uso dell'impianto.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiesta per l'impugnazione di un provvedimento: la Corte l'ha interpretata come esigente un interesse concreto e attuale all'impugnazione, non una mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto; ha motivato l'inammissibilità per carenza di tale interesse in capo al ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende dovuto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 208, comma 15, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Normativa ambientale citata dal ricorrente per sostenere che l'attività di frantumazione non richiederebbe autorizzazioni: la Corte ha ritenuto invece necessario il possesso dei titoli e dei nulla osta previsti dalla normativa ambientale e urbanistica per l'uso dell'impianto con materiali esterni.

  • art. 110 c.p.; art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006; art. 681 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128

    Riferimenti al capo di imputazione (concorso di persone e violazioni in materia ambientale e norme tecniche/urbanistiche) che giustificano il sequestro e il quadro cautelare contestato all'indagato.

Massime di principio

  • Legittimazione a chiedere il riesame di un sequestro: soltanto chi ha un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (es. il proprietario o colui cui le cose sono state sequestrate) può esperire il gravame; agire in proprio quando il bene è nella titolarità della società può rendere il ricorso inammissibile.
  • In presenza di sequestro preventivo la regola è l'assenza di facoltà d'uso del bene da parte dell'indagato: l'utilizzo è incompatibile con la finalità cautelare di sottrarre la cosa alla disponibilità dell'intestatario.
  • Per ottenere l'autorizzazione all'uso di un bene sottoposto a sequestro occorre dimostrare non solo il periculum in mora concreto e imminente, ma anche il possesso di tutti i titoli e autorizzazioni amministrative necessari per l'attività che si intende svolgere.
  • Il periculum in mora va valutato concretamente e motivato dal giudice; tuttavia la mera affermazione del ricorrente, priva di prova dell'esistenza di titoli abilitativi o di altri atti d'assenso, difficilmente prevale sulla motivazione del giudice che ha esaminato gli atti amministrativi e le autorizzazioni.
  • Nel formulare il ricorso di cassazione è necessario confrontarsi esplicitamente e in modo argomentato con le ragioni della decisione impugnata; l'omissione di confutare la motivazione del giudice di merito può determinare l'inammissibilità del motivo anche sul piano del merito.
  • Rischi processuali dell'impugnazione infondata o inammissibile: oltre al rigetto, possono derivare oneri per spese processuali e sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile.

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