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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21706/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’ingiunzione di pagamento notificata da una società concessionaria della riscossione per contributi consortili dovuti per l’annualità 2010 in favore di un consorzio di bonifica. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) ha sostenuto che, dopo l’abrogazione dell’art. 130 d.P.R. 43/1988, il consorzio non fosse più legittimato a ricorrere all’ingiunzione fiscale neppure tramite concessionario; (2) ha dedotto la violazione del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza che avrebbe escluso il presupposto del contributo, lamentando inoltre omessa pronuncia sulla specifica eccezione; (3) ha censurato l’apprezzamento delle prove, contestando la perizia consortile e il mancato ricorso a consulenza tecnica d’ufficio; (4) ha denunciato la contraddittorietà della decisione sul presupposto del contributo di bonifica e sulla sufficienza della pubblicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza; (5) ha lamentato carenze motivazionali dell’atto impositivo; (6) ha contestato la qualificazione della notifica dell’ingiunzione, sostenendone l’inesistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla legittimità dell’ingiunzione fiscale, affermando che tale strumento non è stato abrogato ed è rimasto operativo, quale atto amministrativo di natura impositiva e mezzo di riscossione alternativo al ruolo. Ha poi escluso la fondatezza della doglianza sul giudicato esterno, osservando che, in materia di tributi periodici, l’efficacia vincolante del giudicato opera solo per elementi stabili o tendenzialmente permanenti della fattispecie, non per i benefici riferiti alla singola annualità dei contributi consortili. Ha inoltre ritenuto inammissibile o infondata la censura sulla valutazione delle prove, perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito e non configurante un vero vizio ex art. 115 c.p.c., precisando che non sussiste un obbligo del giudice di disporre c.t.u. Ha confermato che, nei contributi di bonifica, l’inclusione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fa presumere il vantaggio fondiario, gravando sul contribuente l’onere di una contestazione specifica. Ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza la censura sulla motivazione dell’atto impositivo e quella sulla pretesa inesistenza della notifica. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le controparti sono rimaste intimate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi dedotti in cassazione, ma la Corte osserva che alcune doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito o difettavano di specificità.

  • art. 1 r.d. 369/1910

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell’assunta illegittimità dell’ingiunzione fiscale; la Corte non accoglie tale tesi.

  • art. 2 r.d. 639/1910

    L’ingiunzione fiscale resta uno strumento amministrativo impositivo e di riscossione, non abrogato, con funzione di accertamento e invito al pagamento.

  • art. 69 d.P.R. 43/1988

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa abrogazione dell’ingiunzione fiscale; la Corte ritiene infondata la deduzione.

  • art. 130 d.P.R. 43/1988

    La modifica legislativa non ha comportato l’abrogazione integrale dell’ingiunzione fiscale, che sopravvive come strumento residuale di accertamento.

  • art. 52, comma 6, d.lgs. 446/1997

    Richiamato dalla parte ricorrente nel primo motivo; non incide sulla conclusione della Corte circa la persistente legittimità dell’ingiunzione fiscale.

  • art. 13 disp. prel. c.c.

    Invocato a sostegno dell’interpretazione abrogativa; la Corte la esclude.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ritiene che la motivazione sia sufficiente e che altre doglianze siano inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per il giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo per i punti fondamentali comuni e, nelle imposte periodiche, limitatamente agli elementi stabili o permanenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non può consistere nella mera contestazione dell’apprezzamento delle prove; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o acquisite oltre i limiti di legge.

  • art. 860 c.c.

    Nei contributi di bonifica, l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fa presumere il vantaggio fondiario.

  • art. 12 l.r. Abruzzo n. 36/1996

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai contributi consortili; la Corte conferma la correttezza della soluzione adottata dalla CTR.

  • art. 7 l. 212/2000

    Richiamato per dedurre carenze motivazionali dell’atto impositivo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riportare in modo autosufficiente i passi dell’atto amministrativo asseritamente mal motivato o viziato nella notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • L. 228/2012

    Richiamata quale fonte della modifica che consente l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’ingiunzione fiscale prevista dal r.d. 639/1910 non è stata abrogata in via generale e può essere utilizzata, nei limiti della disciplina vigente, come strumento alternativo al ruolo per la riscossione coattiva di entrate locali o consortili.
  • Nel processo tributario, il giudicato esterno può esplicare efficacia preclusiva anche su giudizi relativi ad annualità diverse solo con riguardo a elementi costitutivi della fattispecie che siano stabili, permanenti o tendenzialmente permanenti; non si estende invece a elementi variabili legati alla singola annualità.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti consentiti; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • In materia di contributi di bonifica, l’inserimento del bene nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fa presumere il vantaggio fondiario, con conseguente onere del contribuente di contestare specificamente il provvedimento o il suo contenuto.
  • Nel giudizio di cassazione, le doglianze che investono la motivazione di un atto amministrativo o la regolarità della notifica devono rispettare l’onere di specificità e autosufficienza, riportando gli elementi essenziali su cui si fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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