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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09613/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando la mancata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e del principio richiamato dalla Corte costituzionale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per omessa presentazione della dichiarazione fiscale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo di non essere più amministratore della società al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello e richiedeva accertamenti di fatto non proponibili per la prima volta in cassazione. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e non manifestamente illogica; la Corte ha inoltre valorizzato l'accertamento induttivo fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione IRPEF e l'assenza di prova contraria concreta fornita dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    La mancata presentazione della dichiarazione fiscale integra il fatto tipico contestato; l'accertamento induttivo può essere ritenuto giustificato in presenza dell'omissione dichiarativa e dell'assenza di prova contraria concreta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto non devolute con l'appello, specie quando richiedono nuovi accertamenti fattuali.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e logicamente disattese dai giudici di merito.
  • Nel reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'accertamento induttivo può essere sorretto dalla mancata presentazione della dichiarazione e dall'assenza di elementi concreti di segno contrario offerti dall'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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