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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13891/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una medico-chirurga, specializzata in anestesia e rianimazione nel 1984, per non aver percepito alcuna remunerazione durante la frequenza della scuola di specializzazione, in asserita violazione delle direttive europee in materia di formazione medica specialistica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda nel merito, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame e condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di una somma calcolata in proporzione alla durata del corso limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le amministrazioni deducevano violazione della direttiva 82/76/CEE e falsa applicazione della sentenza CGUE del 24 gennaio 2018, sostenendo che il diritto alla remunerazione adeguata spettasse solo ai medici iscritti dal 1982 in poi e non anche a quelli che avevano iniziato prima del 29 gennaio 1982, sebbene ancora in corso al 1° gennaio 1983; richiamavano inoltre la giurisprudenza di legittimità che aveva aderito a tale lettura restrittiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, osservando che la Corte d'appello aveva applicato correttamente il principio, poi chiarito dalla CGUE e dalle Sezioni Unite, secondo cui il diritto al risarcimento per mancato recepimento della direttiva spetta anche ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati prima del 1982 e ancora in corso al 1° gennaio 1983, ma solo dalla suddetta data fino alla conclusione della formazione, e purché la specializzazione rientri tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri ai sensi delle direttive richiamate. Le spese sono state compensate integralmente per il contrasto giurisprudenziale esistente fino alla recente definizione della questione; è stato escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per le amministrazioni statali ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione/falsa applicazione della Direttiva 82/76/Cee del Consiglio del 26/1/1982 e falsa applicazione della sentenza CGUE 24/1/2018 (cause C-616 e C-617/16)

    è il parametro processuale invocato per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata

  • Direttiva 82/76/CEE

    la Corte la interpreta nel senso che l'obbligo di remunerazione adeguata, per le specializzazioni ricomprese nella direttiva, opera anche per corsi iniziati prima del 29 gennaio 1982 ma ancora in corso al 1° gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data

  • Direttiva 75/363/CEE

    art. 2, par. 1, lett. c); art. 3, parr. 1 e 2; allegato

    norma di coordinamento della formazione medica specialistica, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, da interpretarsi nel senso della debenza della remunerazione adeguata per il periodo successivo al termine di recepimento

  • Direttiva 75/362/CEE

    individua le specializzazioni mediche comuni agli Stati membri cui è condizionata l'applicabilità del diritto alla remunerazione/risarcimento

  • art. 11, legge n. 370 del 1999

    lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991

    viene richiamato come parametro legislativo di quantificazione degli emolumenti dovuti ai medici specializzandi

  • art. 332 c.p.c.

    in presenza di litisconsorti facoltativi non notificati, non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione quando l'impugnazione è ormai preclusa per costoro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato alle amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito

  • art. 189, comma 3, TUE

    richiamato nel quesito pregiudiziale risolto dalla CGUE, in relazione all'effetto vincolante dell'interpretazione europea

  • L. n. 370 del 1999, art. 11

    base normativa per la liquidazione degli emolumenti riconosciuti ai medici specializzandi per il periodo considerato

Massime di principio

  • In materia di formazione medica specialistica disciplinata dalle direttive europee, il diritto alla remunerazione adeguata e al correlato risarcimento per mancato recepimento spetta anche ai medici che abbiano iniziato la specializzazione prima dell'entrata in vigore della direttiva di coordinamento, purché la formazione sia ancora in corso alla scadenza del termine di recepimento; tuttavia la decorrenza del diritto è limitata al periodo successivo al 1° gennaio 1983.
  • La platea dei beneficiari del risarcimento va individuata in modo coerente con la disciplina europea e con l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia, senza escludere in via generalizzata gli specializzandi 'a cavallo' tra il 1982 e il 1983.
  • Quando la giurisprudenza nazionale ha conosciuto oscillazioni interpretative poi risolte dalle Sezioni Unite a seguito di rinvio pregiudiziale, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite per la presenza di un oggettivo contrasto giurisprudenziale.
  • Le amministrazioni dello Stato, se difese dall'Avvocatura e soggette al regime della prenotazione a debito, non sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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