Sentenza del 22/04/2016 n. 2293 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Rettifica reddito - Studi di settore - Scostamento tra dichiarato e risultante - Superamento soglia minima del 15% - Rettifica - Legittimità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della rettifica del reddito fondata sugli studi di settore, in presenza di uno scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dall'applicazione degli studi. Il principio richiamato stabilisce che lo scostamento deve superare la soglia minima del 15% per poter integrare una grave incongruenza, idonea a giustificare l'accertamento.
La decisione
La rettifica è ritenuta legittima quando lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore supera il 15%. Tale percentuale costituisce la soglia minima oltre la quale può ravvisarsi la grave incongruenza necessaria a fondare l'accertamento. Il testo non specifica l'esito formale del giudizio né identifica espressamente le parti, ma il principio enunciato conduce a ritenere confermata la validità dell'accertamento in presenza di uno scostamento superiore alla soglia.
Norme richiamate
Studi di settore e disciplina dell'accertamento mediante presunzioni
La percentuale del 15% può essere intesa quale soglia minima affinché possa darsi corpo a quella grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore che sola può giustificare la fondatezza dell'accertamento.
Lo scostamento superiore al 15% tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore può integrare la grave incongruenza necessaria per rendere legittima la rettifica del reddito. Lo scostamento, da solo, deve comunque essere valutato nel contesto dell'accertamento e degli elementi disponibili.
Cassazione n. 26635/2009
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, ai fini dell'accertamento fondato sugli studi di settore, è necessario un significativo scostamento, individuato nella soglia del 15%, tale da configurare una grave incongruenza.
Massime di principio
- Uno scostamento contenuto entro il 15% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dagli studi di settore, di regola, non è sufficiente da solo a fondare una rettifica per grave incongruenza.
- Quando lo scostamento supera il 15%, l'Amministrazione può disporre l'accertamento, ma la legittimità della pretesa deve essere valutata considerando anche la motivazione dell'atto e gli elementi concreti relativi all'attività del contribuente.
- Gli studi di settore non dovrebbero essere applicati in modo meramente automatico: il contribuente può contestare la stima fornendo circostanze specifiche che spieghino lo scostamento.
- La soglia del 15% rappresenta un criterio minimo di rilevanza dello scostamento e non implica automaticamente che ogni accertamento superiore a tale percentuale sia incontestabile.
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