Sentenza del 26/08/2015 n. 17169 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio di attività - Imposta assolta in rivalsa liquidata nella fattura emessa dal cedente - Diritto alla detrazione ed al rimborso - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Università chiedeva il rimborso dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente all'erogazione di prestazioni sanitarie esenti da IVA. La CTR aveva ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, principalmente, che l'Università non fosse titolare nei confronti dell'Erario del diritto alla restituzione dell'IVA pagata al cedente e, comunque, che l'IVA relativa ad acquisti destinati ad attività esenti non fosse detraibile né rimborsabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'operatore che impiega beni e servizi esclusivamente in attività esenti assume, ai fini IVA, la posizione di consumatore finale. Pertanto, non gli spettano né la detrazione né il rimborso dell'IVA assolta in rivalsa. L'eventuale restituzione di un'imposta indebitamente addebitata deve essere richiesta al cedente o prestatore, non direttamente all'Amministrazione finanziaria, salvo che l'acquisto sia collegato ad attività imponibili e la questione riguardi il rapporto tributario relativo alla detrazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'Università. L'Università è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, pari a 30.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2
Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-bis2
L'IVA sugli acquisti destinati esclusivamente a operazioni esenti non può essere detratta e, poiché il rimborso costituisce una modalità alternativa di esercizio della detrazione, non può neppure essere chiesta a rimborso all'Erario.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 18
I rapporti tra Amministrazione finanziaria e cedente, tra cedente e cessionario per la rivalsa e tra Amministrazione e cessionario per la detrazione sono distinti. Di regola, il cedente è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Erario e, se necessario, a restituire la somma al cessionario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-ter, comma 1
Per gli enti indicati nell'art. 4, comma 4, è ammessa in detrazione ... soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole
Gli enti non commerciali possono detrarre l'IVA soltanto per gli acquisti riferibili ad attività commerciali o agricole imponibili, purché siano rispettate le condizioni di separazione contabile previste dalla norma.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, nn. 18 e 19
Le prestazioni sanitarie, diagnostiche, di cura, riabilitazione e ricovero rientranti nelle ipotesi previste sono operazioni esenti da IVA. L'esenzione dell'attività a valle non comporta il diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti utilizzati esclusivamente per tale attività.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 27-quinquies
Sono esenti dalla imposta ... le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis.1 e 19-bis.2
La norma riguarda la successiva cessione di beni acquistati senza diritto alla detrazione, evitando una doppia imposizione. Non attribuisce invece il diritto al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti originari destinati ad attività esenti.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. c)
L'esenzione riguarda le successive cessioni di beni destinati a un'attività esente quando tali beni non abbiano dato luogo a detrazione, non il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti a monte.
Massime di principio
- Quando beni o servizi sono acquistati e impiegati esclusivamente per operazioni esenti o non imponibili, l'acquirente sopporta definitivamente l'IVA come un consumatore finale: normalmente non può detrarla né chiederne il rimborso all'Erario.
- Il principio di neutralità dell'IVA opera in relazione ad attività imponibili. Non consente automaticamente il recupero dell'imposta sugli acquisti collegati ad attività esenti.
- Occorre distinguere il rimborso fiscale dall'azione civilistica di restituzione: se l'IVA è stata indebitamente addebitata dal fornitore, il cessionario deve normalmente agire nei confronti del cedente o prestatore, mentre il rimborso verso l'Amministrazione spetta di regola al soggetto che ha versato l'imposta.
- Per gli enti non commerciali è essenziale individuare la destinazione concreta degli acquisti e verificare se siano riferibili ad attività imponibili, esenti o promiscue; solo la quota riferibile ad attività imponibili può, in linea generale, essere detratta secondo le regole applicabili.
- La disciplina che esenta la successiva rivendita di beni acquistati senza diritto alla detrazione non deve essere confusa con una norma che riconosce il rimborso dell'IVA originariamente pagata sull'acquisto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ago 2015Sentenza del 26/08/2015 n. 3662 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 26 ago 2015Sentenza del 26/08/2015 n. 17156 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ago 2015Sentenza del 26/08/2015 n. 17157 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ago 2015Sentenza del 26/08/2015 n. 17158 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ago 2015Sentenza del 26/08/2015 n. 17159 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ago 2015Sentenza del 26/08/2015 n. 17160 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →