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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1757/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere dopo che la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio per mancato esame completo dei nuovi contributi dichiarativi. Il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva valutato o aveva valutato parzialmente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Michele Camillò, Antonio Gaetano Canattà e Bartolomeo Arena) che, a suo dire, dimostravano l'assenza di pericolosità attuale e l'esistenza di un "tempo silente" dopo il 2011, idoneo a superare la presunzione di pericolosità connessa alla partecipazione ad associazione mafiosa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, nel provvedimento di riesame, abbia legittimamente ritenuto sussistenti e attuali le esigenze cautelari: ha valorizzato la partecipazione contestata all'associazione mafiosa (fino al 2019), la condanna di primo grado (12 anni) e le dichiarazioni dei collaboratori (Arena e Mantella) che, pur circoscrivendo la partecipazione fino al 2011, hanno comunque confermato la pericolosità attuale del ricorrente quale "uomo d'onore libero" dedito ad usura, avvicinamenti a clan (es. Saro Cassarola) e attività estorsive. La Corte ha affermato che per le mafie "storiche" la presunzione relativa di pericolosità ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis c.p.p. rende il decorso del tempo non determinante se non sussistono elementi di cesura con il contesto associativo, elementi che nel caso non sono emersi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente tra le norme la cui violazione sarebbe stata dedotta; dal testo non emerge un'interpretazione specifica diversa da quella difensiva.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza sulle esigenze cautelari; la decisione non formula un'interpretazione particolare oltre a negare la violazione denunciata.

  • art. 275 c.p.p.

    La Corte richiama la nozione di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di tipo mafioso: il solo decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità; occorrono elementi che dimostrino una reale cesura dal contesto associativo.

  • art. 299 c.p.p.

    Norma richiamata nella contestazione procedurale dal ricorrente; la Corte non ne fornisce un'interpretazione specifica nel ragionamento di merito.

  • art. 546 lett. e) c.p.p.

    Richiamata tra le norme oggetto di dedotta violazione; dal testo non è desumibile una diversa interpretazione adottata dalla Corte.

  • art. 623 c.p.p.

    Invocata dal ricorrente nella motivazione del ricorso; la decisione non fornisce una interpretazione peculiare di tale norma.

  • art. 51 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 275 c.p.p. per spiegare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari nei reati di tipo mafioso e la necessità di elementi di cesura per superarla.

  • disp. att. c.p.p.

    Citata nella parte dispositiva per gli adempimenti della cancelleria; prassi amministrativa conseguente alla sentenza.

Massime di principio

  • Quando è coinvolta una "mafia storica", il decorso del tempo da solo difficilmente basta a escludere le esigenze cautelari: è necessaria prova di una effettiva "cesura" dai contesti associativi (contatti interrotti, cessazione di condotte criminali documentabili).
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro complesso: omissioni o valutazioni parziali possono determinare rimesse in sede di legittimità, ma il giudice di merito può comunque ritenere prevalenti altri elementi (titolo di reato, condanne, riscontri investigativi) per confermare la misura cautelare.
  • Per superare la presunzione di pericolosità connessa a reati di tipo mafioso, la difesa deve fornire elementi concreti, specifici e riscontrabili che dimostrino l'interruzione delle relazioni associative o l'abbandono di attività criminose (es. evidenze di vita lecita, assenza di contatti con esponenti mafiosi, investigazioni negative).
  • In sede di cassazione il focus è sul corretto e completo esame degli elementi probatori da parte del giudice di merito: se il giudice espone le ragioni della sua valutazione e giustifica perché i nuovi elementi non eliminano la pericolosità, il ricorso tende a essere rigettato.
  • Il ruolo soggettivo (es. "uomo d'onore") e le condanne per reati associativi e connessi (usura, estorsione) pesano fortemente nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

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