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Sentenza

Sentenza n. 948/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8152/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 28.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21451/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.12.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per un'annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, in relazione ai contratti a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 16 dicembre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione, comprese le operazioni contabili necessarie al pagamento. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha accolto anche la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal termine assegnato per adempiere e tetto massimo del 10% dell'importo dovuto.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali relativi al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine è risultato inutilmente decorso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l'applicazione della misura compulsoria dell'astreinte.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato, nel testo vigente, per la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'accoglimento dell'azione di ottemperanza presuppone la prova del giudicato, la decorrenza del termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'assenza di prova dell'integrale adempimento del titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e attribuendogli i poteri necessari per compiere anche gli atti contabili indispensabili all'esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione o del commissario ad acta.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrere dalla scadenza del termine assegnato per adempiere e cessare con l'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, purché sia fissato un limite massimo idoneo a evitare una penalità manifestamente iniqua; nel caso deciso tale limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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