Sentenza n. 1140/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Responsabile SUAP del Comune di Massa e Cozzile del 17.12.2025, notificato via PEC in pari data, con cui, in relazione alla pratica SUAP n. 167/25, è stato disposto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/90 dell’autorizzazione unica di Inwit formatasi per silenzio assenso ex art. 44 CCE concernente la realizzazione di una nuova SRB per il 5G (NIN 7195) prevista nel PNRR; di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui: - la comunicazione di avvio del procedimento del SUAP per l’annullamento in autotutela del 17.11.2025; - il parere negativo espresso dalla Commissione per il Paesaggio del 18.10.2025 relativo alla seduta del 15.10.2025; - ove occorrer possa, la Determinazione conclusiva della conferenza di servizi avente funzione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 del 31.10.2025 e relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’autorizzazione unica formatasi per silenzio-assenso per la realizzazione di una nuova stazione radio base 5G inserita nel Piano Italia 5G/PNRR
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 17 dicembre 2025, con il quale il Comune ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, l’autorizzazione unica formatasi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 21-nonies e difetto di motivazione, sostenendo che il Comune si fosse limitato a richiamare le ragioni originarie di illegittimità dell’autorizzazione, senza dimostrare un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente all’annullamento né svolgere una comparazione con l’affidamento della società e con l’interesse pubblico alla realizzazione dell’infrastruttura, destinata a un’area a fallimento di mercato e inserita nel PNRR. La ricorrente contestava inoltre la genericità dei riferimenti alla ruralità dell’area, alla vicinanza al Santuario di Croci, alla tutela paesaggistica e allo sviluppo turistico-culturale, evidenziando che l’area non era sottoposta a vincolo paesaggistico. Con il secondo motivo, subordinato, deduceva l’insussistenza dell’illegittimità originaria dell’autorizzazione, sostenendo che nessuna disposizione della pianificazione regionale, provinciale o comunale vietasse l’intervento e che la stazione radio base non avrebbe comportato alterazioni morfologiche o percettive dei luoghi né modifiche di terrazzamenti, muri a secco o ciglionature.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Il giudice ha rilevato che le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, hanno carattere di pubblica utilità e sono soggette a percorsi procedimentali semplificati; per gli interventi del Piano Italia 5G localizzati in aree bianche è inoltre prevista la possibilità di deroga ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001. In tale contesto, l’annullamento d’ufficio non può fondarsi sul solo ripristino della legalità asseritamente violata, ma richiede una motivazione ulteriore sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, tenuto conto dell’affidamento del privato. Il Comune aveva richiamato la ruralità e naturalità dei luoghi, la prossimità al Santuario di Croci e la sensibilità paesaggistica dell’area, ma non aveva fornito alcun principio di prova circa l’effettiva incidenza visiva dell’impianto sul santuario, né dimostrato una concreta lesione di un bene paesaggistico, l’esistenza di svantaggi specifici prevalenti sui benefici collettivi derivanti dal completamento della rete o la praticabilità di localizzazioni alternative. L’area non era sottoposta a vincolo paesaggistico e il richiamo alle norme urbanistiche sulle alterazioni di ciglionature e terrazzamenti non poteva sostituire la necessaria ponderazione degli interessi, né attribuire automaticamente prevalenza all’interesse all’annullamento. La relazione tecnica depositata dal Comune si era limitata a riepilogare le norme di piano ritenute violate, senza aggiungere elementi sulla comparazione degli interessi. Il Comune è stato condannato a rifondere alla ricorrente 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni statali costituite.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità originaria dell’atto, un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, adeguatamente motivato e ponderato con l’affidamento del privato; il mero ripristino della legalità non è sufficiente.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, nell’ambito del quale si era formato il silenzio-assenso sull’istanza della ricorrente.
art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024
Per gli interventi inseriti nel Piano Italia 5G, la localizzazione nelle aree bianche o a fallimento di mercato può avvenire anche in deroga ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001.
art. 16, comma 7, d.P.R. n. 380/2001
Le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
artt. 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004
Ai fini della decisione, i beni paesaggistici in senso proprio sono individuati nei beni sottoposti a vincolo ai sensi di tali disposizioni; la mera sensibilità paesaggistica dell’area, in assenza di vincolo, non dimostra automaticamente la prevalenza dell’interesse all’autotutela.
art. 113 NTA del Piano Operativo comunale
Il divieto di alterazione morfologica di ciglionature e terrazzamenti non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare concretamente l’interesse pubblico prevalente richiesto per l’annullamento d’ufficio.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso non può essere motivato con il solo richiamo all’illegittimità originaria dell’atto e alla necessità di ripristinare la legalità, ma richiede l’individuazione e la dimostrazione di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, ponderato con l’affidamento del privato.
- In materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, il richiamo generico alla ruralità, naturalità o sensibilità paesaggistica dei luoghi non dimostra da solo la prevalenza dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio, soprattutto quando l’area non è sottoposta a vincolo paesaggistico.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’autorizzazione di un impianto di telecomunicazione contestandone l’incidenza paesaggistica, deve fornire elementi concreti sulla lesione del bene tutelato, sull’effettiva incidenza percettiva dell’impianto, sugli svantaggi specifici derivanti dalla sua realizzazione e, ove invocata, sulla concreta praticabilità di localizzazioni alternative.
- Le norme urbanistiche che tutelano in modo diffuso il paesaggio rurale o vietano determinate alterazioni morfologiche non rendono automaticamente prevalente l’interesse all’annullamento d’ufficio e non sostituiscono la motivazione comparativa richiesta dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Nel bilanciamento richiesto per l’autotutela devono essere considerati anche gli interessi pubblici connessi alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, qualificate come opere di urbanizzazione primaria e, nel caso di interventi del Piano Italia 5G in aree a fallimento di mercato, funzionali all’attuazione di obiettivi di interesse generale e del PNRR.
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