Cassazione Penale, Sentenza n. 27814/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 13/3/2024 che confermava gli arresti domiciliari applicati dal GIP. Due motivi principali: 1) censura sulla insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che la ricorrente fosse mera dipendente o comunque non consapevole delle attività illecite e che i fatti giustificassero al più la responsabilità per reati diversi ma non per associazione; 2) censura relativa alle esigenze cautelari, lamentando la carenza del requisito di attualità della pericolosità (assenza di contatti dal 2021), le condizioni di salute della ricorrente e l'illogicità nell'escludere misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente l'esistenza di elementi indiziari di partecipazione all'associazione (società "cartiere", successione delle società, ruolo crescente della ricorrente, funzioni di riscossione e trasferimento di assegni per conto delle società, rapporti con terzi e ruolo di portavoce del capo). Sul secondo motivo la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente valutato le esigenze di prevenzione speciale in ragione della modalità collaudata della condotta, della durata temporale, della negativa personalità della ricorrente e dell'operatività del sodalizio al momento delle misure, nonché l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regole di ammissibilità e motivazione dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il principio della specificità del motivo e ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e mancata correlazione con la motivazione del giudice del merito.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito elementi indiziari sufficienti (ruolo della ricorrente, rapporti con le "cartiere", funzione di collegamento e gestione di riscossioni) per sostenere la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'associazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Poteri della Corte di cassazione di condannare alle spese e, se ricorre colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 per profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e direttamente confrontati con la motivazione del giudice di merito; motivi generici o che ripropongono una diversa valutazione delle stesse circostanze sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Per contestare la gravità indiziaria in materia di associazione per delinquere è necessario contestare puntualmente gli elementi probatori indicati dal giudice (ruolo concreto nell'organizzazione, funzioni svolte, rapporti con altri membri, operatività delle società coinvolte); la mera affermazione di un rapporto di mera dipendenza è insufficiente se emergono fatti contrari.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può basarsi sulla durata, sulle modalità collaudate della condotta e sulla personalità negativa dell'indagato; rilevare condizioni di salute o l'assenza di contatti richiede elementi probatori concreti per prevalere sulla valutazione del giudice di merito.
- La Corte di legittimità verifica la logicità e la congruità della motivazione del giudice di merito, ma non procede a un riesame libero delle prove: le doglianze che in sostanza chiedono una diversa valutazione delle stesse risultanze sono non sindacabili in cassazione.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti di specificità può comportare la condanna alle spese e, se vi è colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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