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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27814/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 13/3/2024 che confermava gli arresti domiciliari applicati dal GIP. Due motivi principali: 1) censura sulla insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che la ricorrente fosse mera dipendente o comunque non consapevole delle attività illecite e che i fatti giustificassero al più la responsabilità per reati diversi ma non per associazione; 2) censura relativa alle esigenze cautelari, lamentando la carenza del requisito di attualità della pericolosità (assenza di contatti dal 2021), le condizioni di salute della ricorrente e l'illogicità nell'escludere misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente l'esistenza di elementi indiziari di partecipazione all'associazione (società "cartiere", successione delle società, ruolo crescente della ricorrente, funzioni di riscossione e trasferimento di assegni per conto delle società, rapporti con terzi e ruolo di portavoce del capo). Sul secondo motivo la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente valutato le esigenze di prevenzione speciale in ragione della modalità collaudata della condotta, della durata temporale, della negativa personalità della ricorrente e dell'operatività del sodalizio al momento delle misure, nonché l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Regole di ammissibilità e motivazione dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il principio della specificità del motivo e ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e mancata correlazione con la motivazione del giudice del merito.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito elementi indiziari sufficienti (ruolo della ricorrente, rapporti con le "cartiere", funzione di collegamento e gestione di riscossioni) per sostenere la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'associazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Poteri della Corte di cassazione di condannare alle spese e, se ricorre colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 per profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e direttamente confrontati con la motivazione del giudice di merito; motivi generici o che ripropongono una diversa valutazione delle stesse circostanze sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Per contestare la gravità indiziaria in materia di associazione per delinquere è necessario contestare puntualmente gli elementi probatori indicati dal giudice (ruolo concreto nell'organizzazione, funzioni svolte, rapporti con altri membri, operatività delle società coinvolte); la mera affermazione di un rapporto di mera dipendenza è insufficiente se emergono fatti contrari.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può basarsi sulla durata, sulle modalità collaudate della condotta e sulla personalità negativa dell'indagato; rilevare condizioni di salute o l'assenza di contatti richiede elementi probatori concreti per prevalere sulla valutazione del giudice di merito.
  • La Corte di legittimità verifica la logicità e la congruità della motivazione del giudice di merito, ma non procede a un riesame libero delle prove: le doglianze che in sostanza chiedono una diversa valutazione delle stesse risultanze sono non sindacabili in cassazione.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti di specificità può comportare la condanna alle spese e, se vi è colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

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