Sentenza del 16/12/2019 n. 1570 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta registro - Atti e contratti - Delibera assembleare - Riserva conto futuro aumento capitale - Tassazione proporzionale - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delibera è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Secondo la decisione, le somme hanno conservato la loro originaria funzione di provvista destinata al rafforzamento patrimoniale della società, nonostante la formale qualificazione come finanziamento infruttifero. Il mutamento formale del titolo non è stato ritenuto sufficiente a configurare una nuova autonoma operazione imponibile in misura proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento, ai fini dell'imposta di registro, della delibera assembleare con cui la società approva la restituzione ai soci delle somme precedentemente versate per un futuro aumento di capitale, accettando contestualmente che tali somme restino nella disponibilità della società come finanziamento infruttifero. Il punto controverso è se tale operazione debba essere tassata con imposta proporzionale, in quanto finanziamento, oppure con imposta fissa. La qualificazione deve essere effettuata considerando la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo, anche successivo, senza fermarsi al dato letterale del mutamento del titolo formale.
Norme richiamate
Articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, legge di registro
L'interpretazione degli atti deve avvenire considerando la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo e prescindendo da elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nel testo la norma è richiamata come criterio interpretativo degli accordi aventi contenuto patrimoniale: occorre valorizzare la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo, anche successivo, privilegiando la sostanza economica e funzionale dell'operazione rispetto alla sola formulazione letterale.
Massime di principio
- Per stabilire l'imposta di registro applicabile a una delibera societaria occorre esaminare la sostanza dell'operazione e la sua funzione economica, non soltanto il titolo formalmente attribuito dalle parti.
- La trasformazione formale di somme destinate a un futuro aumento di capitale in finanziamento soci non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale, se le somme conservano in concreto la funzione di rafforzamento patrimoniale della società.
- La volontà comune delle parti e il comportamento tenuto prima e dopo l'accordo possono essere rilevanti per qualificare correttamente l'operazione, soprattutto quando il contenuto della delibera presenta elementi formalmente ambigui.
- L'imposta proporzionale può essere esclusa quando non emerge una reale e autonoma operazione di finanziamento, distinta dalla precedente destinazione patrimoniale delle somme.
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