Cassazione Civile, Ordinanza n. 24555/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia aveva irrogato sanzioni a una società per la tardiva trasmissione telematica, oltre il sedicesimo giorno del mese successivo, della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute da un esportatore abituale in relazione a cessioni di beni effettuate negli anni 2005 e 2006. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo di avere effettuato ravvedimento operoso e sostenendo che la violazione fosse meramente formale e quindi non punibile; in subordine contestava la debenza della sanzione. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo la violazione meramente formale e, per una delle operazioni, applicabile anche lo ius superveniens introdotto nel 2012 sui termini di trasmissione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997, per avere la CTR equiparato il tardivo invio della comunicazione nei casi in cui siano state effettuate operazioni in sospensione d'imposta e i casi in cui non siano state effettuate, con conseguente errata qualificazione della violazione come meramente formale; 2) violazione degli artt. 2 d.l. n. 16/2012 e 3 d.lgs. n. 472/1997, per avere applicato retroattivamente la nuova disciplina dei termini di trasmissione della dichiarazione d'intento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente per connessione logica e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che l'omesso o tardivo invio della comunicazione della dichiarazione d'intento, quando siano state effettuate operazioni in regime di non imponibilità, non costituisce violazione meramente formale, poiché l'obbligo è funzionale al controllo dell'applicazione dell'IVA e la sua inosservanza è idonea a ostacolare i controlli. Ha inoltre escluso che la modifica normativa del 2014 abbia determinato una abolitio dell'illecito e ha negato che la modifica dei termini introdotta dal d.l. n. 16/2012 produca effetti retroattivi tali da incidere sulla condotta già consumata.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia nei motivi di ricorso.
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997
La Corte ne afferma la corretta portata sanzionatoria per l'omesso o tardivo invio della comunicazione della dichiarazione d'intento quando l'operazione in sospensione d'imposta sia stata effettivamente realizzata; la violazione non è meramente formale perché incide sul controllo IVA.
art. 11 d.lgs. n. 471/1997
Richiamato come fattispecie residuale sanzionatoria per le ipotesi in cui alla dichiarazione d'intento non segua alcuna operazione.
art. 8, primo comma, lett. c, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per qualificare le cessioni di beni all'esportatore abituale come operazioni in regime di non imponibilità IVA.
art. 2 d.l. n. 16/2012
La modifica dei termini di invio della dichiarazione d'intento non è stata ritenuta idonea a determinare una retroattiva eliminazione della sanzione per i fatti pregressi.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
La Corte esclude la sua applicazione nel senso prospettato dalla contribuente, perché la modifica normativa non ha inciso sulla punibilità del fatto già commesso.
art. 20 d.lgs. n. 175/2014
La modifica dell'art. 7, comma 4-bis, non ha determinato abolitio dell'illecito, ma solo una riduzione/riformulazione degli adempimenti del cedente-prestatore, con rapporto di continuità normativa.
d.lgs. n. 158/2015
Richiamato come ulteriore intervento normativo che ha introdotto un regime più lieve, da valutare dal giudice di merito nel quadro dello ius superveniens.
Massime di principio
- La tardiva o omessa trasmissione della comunicazione della dichiarazione d'intento, quando sia stata posta in essere un'operazione in regime di non imponibilità, non integra una mera irregolarità formale non punibile, ma una violazione idonea a ostacolare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
- Ai fini della distinzione tra violazioni formali e meramente formali occorre valutare ex ante l'idoneità della condotta a pregiudicare i controlli, non l'assenza in concreto di un rilievo sostanziale o di un danno erariale già verificatosi.
- Le ipotesi in cui alla dichiarazione d'intento non segua alcuna operazione restano disciplinate dalla fattispecie residuale dell'art. 11 d.lgs. n. 471/1997, diversa da quella relativa alle operazioni effettivamente eseguite in regime di sospensione d'imposta.
- La modifica normativa dei termini o delle modalità di adempimento non comporta automaticamente abolitio dell'illecito né applicazione retroattiva più favorevole se la condotta materiale e l'interesse protetto restano sostanzialmente invariati.
- La variazione del termine per l'adempimento di un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti opera, di regola, solo per il futuro e non incide sulle violazioni già consumate.
- In materia di imposte armonizzate, la valutazione della proporzionalità della sanzione può restare assorbita quando la norma sanzionatoria continui a colpire una condotta ancora rilevante dopo lo ius superveniens.
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